LA FALSA DICHIARAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI NON È SANABILE NEANCHE CON IL SOCCORSO ISTRUTTORIO
Il giudizio sulla gravità delle condanne penali riportate dai partecipanti alla gara spetta esclusivamente alla stazione appaltante e ciascun concorrente ha pertanto l’obbligo di dichiarare tutti i precedenti penali annotati all’interno del Casellario giudiziale.
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