Riflessioni sul III° argomento di discussione

letto 1763 voltepubblicato il 11/12/2018 - 16:36, in CPI Lombardia

In relazione alla questione riportata nel III° ARGOMENTO DI DISCUSSIONE posto dal Prof. Di Lascio, ed in particolare riferimento ai limiti all’accesso civico generalizzato che si potrebbero verificare nell’attività quotidiana dei Centri per l’Impiego, Vi invito a leggere le linee guide allegate, redatte su tale argomento dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Dando per scontato che le limitazioni all’accesso riportate nell’art.7 delle citate linee guida, ovvero “I limiti al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi pubblici”, per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici elencati nel nuovo art. 5-bis, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013, ovvero inerenti a: la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; la sicurezza nazionale, ecc, sono difficili da configurare nell’attività quotidiana dei Centri per l’Impiego, si devono evidenziare di seguito i limiti di cui all’art.8 delle citate linee guida.

Tale articolo si riferisce ai limiti (esclusioni relative o qualificate) al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi privati.

Infatti, il decreto trasparenza sopra richiamato ha previsto, all’art. 5-bis, comma 2, che l’accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma e cioè:

a) protezione dei dati personali;

b) libertà e segretezza della corrispondenza;

c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali;

Pertanto sono ad invitarvi a riflettere su quali atti e/o informazioni detenute dai Centri per l’Impiego sono applicabili le esemplificazioni sui limiti all’accesso riportate nelle linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Antonio Notarfonso