VI ARGOMENTO DI DISCUSSIONE

letto 877 voltepubblicato il 29/11/2018 - 15:50, in CPI Lombardia

In tema di trattamento dei dati, è opportuno comprendere quale sia l'ambito di applicazione oggettiva della nuova disciplina.

Osserviamo due distinte questioni:

- quel è la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri? Occorre esaminare il nuovo art. 2-ter Codice protezione dati (una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento; la comunicazione tra soggetti pubblici è ammessa se prevista dalla legge o, comunque, se è necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico, decorso il termine di 45 giorni dalla comunicazione al Garante; la diffusione o comunicazione di dati personali raccolti per finalità di interesse pubblici a soggetti che intendono utilizzarli per altre finalità può avvenire solo se prevista dalla legge);

- quali sono i motivi di interesse pubblico rilevante che consentono il trattamento di particolari categorie di dati? Il dato rilevante è il nuovo art. 2-sexies e octies Codice protezione dati (l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro;

Come possiamo calare nella prassi operativa dei CPI i due casi di cui sopra?