Mancanza di piattaforma elettronica
letto 465 volte • domanda inserita il 09/10/2020 - 13:26, in Appalti Pubblici - Ricostruisci Abruzzo Edizione 2020
Domanda
L’art. 40 prevede che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Cosa succede se la stazione appaltante non dispone di una piattaforma elettronica per le gare di appalto ?
Risposta
Si ritiene che, in assenza di una piattaforma di e-procurement (propria o convenzionata o di soggetti aggregatori), ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara, le stazioni appaltanti possano ancora ricorrere a soluzioni alternative, quantomeno in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri. Infatti, non risulta adottato il D.M. di cui all’articolo 44 del Codice Appalti, che avrebbe dovuto definire le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione per l’interoperabilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni.
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