Le performance del D.lgs. 150/2009 riguardano sia retribuzione di posizione che di risultato ?

letto 2856 voltepubblicato il 09/03/2014 - 08:49

Buongiorno a  tutti voi. Sono molto interessato ai principi del D.lgs. 150/2009 e spero possiate illuminarmi su alcune perplessità.
In un Ente nel quale si applica il CCNL del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali, in relazione al conferimento di incarichi di Particolari Responsabilità, Alte professionalità e Posizioni Organizzative, il sistema di valutazione e misurazione del decreto Brunetta (vigente ormai dal 2013) si applica *solo alla retribuzione di risultato* ? (e non anche a quella di posizione ?)

Da un primo approccio alla normativa sembra che le performance debbano riguardare solo l'indennittà di risultato, trattandosi di incarichi che l'amministrazione affida a propri dipendenti per far funzionare la propria struttura rispetto al raggiungimento degli obiettivi che fissa annualmente.
In realtà questa tesi sembra essere smentita dalla circolare n. 7 del 13 maggio 2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, in riferimento a quanto prescritto dallo stesso D.lgs 150/2009 circa gli indirizzi applicativi della contrattazione integrativa.
Tale circolare, infatti, chiarisce che l’articolo 45, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, come innovato dall'articolo 57, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2009 stabilisce che "ogni trattamento economico accessorio deve derivare dalla remunerazione della performance individuale".

L’applicazione di tale principio sembra essere confermato dagli articoli
- 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, (come novellato dall'articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009 ed articolo 19, comma 6, di quest'ultimo decreto), il quale stabilisce che la contrattazione collettiva “destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato
- 25 comma 2 del d.lgs. n. 150 del 2009 secondo il quale, sempre con riferimento alle perfomance, “la  professionalità  sviluppata  e  attestata  dal  sistema di misurazione  e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.”

Potete definirmi meglio cosa intende il legislatore con l'art. 40 comma 3 bis succitato ?
Anche ammettendo che gli incarichi di cui sopra non siano interessati dal sistema delle performance, il trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale non deve avere comunque un valore più alto rispetto a a quanto potrebbero corrispondere come emolumento tali incarichi ? (Particolari Responsabilità, Alte professionalità e Posizioni Organizzative)

Spero di risentirvi. Vi ringranzio comunque della vostra attenzione.

* RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI



(Art. 10 CCNL Autonomie Locali normativo 2002 – 2005 economico 2002 – 2003),


ART. 9 - CCNL revisione sistema classificazione professionale 31/03/1999


(art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL Autonomie Locali dell’1.4.1999)