Il percorso di centralizzazione di acquisti e lavori in Regione Basilicata

letto 1570 voltepubblicato il 31/03/2015 - 16:37, in Osservatorio Spending Review

La Regione Basilicata ha istituito la Stazione Unica Appaltante per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia con l’art. 10 della LR n. 26 del 18 agosto 2014 “Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale 2014/2016”.

La Stazione Unica Appaltante svolge anche il ruolo di Centrale di Committenza degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia e di soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 9 c. 5, L 66/2014, convertito con L. 23 giugno 2014, n. 89.

Soggetti obbligati a ricorrervi sono gli enti strumentali della Regione, le società interamente partecipate dalla Regione e quelle su cui la Regione esercita il controllo di cui all’art. 2359 c.c., i consorzi di bonifica e i consorzi di sviluppo industriale operanti nel territorio regionale.

Gli altri soggetti operanti nel territorio regionale diversi da quelli di cui sopra, di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. 30 giugno 2011, possono aderire alla SUA previa sottoscrizione di apposita convenzione.

La Giunta regionale aveva 90 giorni di tempo, dalla data di entrata in vigore della legge, per adottare i provvedimenti organizzativi necessari per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante e lo schema di convenzione tra la Regione e i soggetti non obbligati. I provvedimenti organizzativi individuano anche:

  • una fase transitoria di applicazione del presente articolo la cui durata, a decorrere dalla data di pubblicazione del pertinente provvedimento, non potrà comunque protrarsi oltre il 30 giugno 2015;
  • il termine iniziale di effettiva operatività delle convenzioni con i soggetti non obbligati;
  • le modalità, ivi compreso il ricorso all’istituto del distacco, necessarie per rendere operative le previsioni di cui all’art. 32 della L.R. 8 agosto 2013, n. 18, come modificato e integrato dall’art.11 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8 e dal comma 2.

Successivamente, con DGR n. 1314 del 7 novembre 2014, la Giunta regionale ha istituito la “SUA-RB” (Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata) come Dipartimento a sé, all’interno dell’Area “Presidenza della Giunta”, demandandone tutte le funzioni elencate nell’art. 32 L.R. 18/13 come modificato dall’art. 10 L.R. n. 26/14 e riallocando nel nuovo Dipartimento la preesistente “Stazione Unica Appaltante - S.U.A.” prima collocata nel Dipartimento di Presidenza.

La direzione del nuovo Dipartimento è stata affidata temporaneamente ad interim e senza oneri aggiuntivi al Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, con mandato a predisporre, unitamente al responsabile dell’ufficio “Stazione Unica Appaltante - S.U.A.”, il modello organizzativo del nuovo Dipartimento.

Solo se la definitiva organizzazione del dipartimento e delle sue articolazioni interne, dovesse comportare maggiori costi, si procederà ai sensi dell’art. 7 comma 4 L.R. n. 12/96.