Servizi legali: cause di esclusione regolate dalla legge professionale
Nelle gare riservate agli avvocati è legittima la previsione – quali cause ostative alla partecipazione – dei divieti e delle incompatibilità contenuti nella nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247. È questo il principio recentemente affermato dal Tar Aosta con la sentenza 15 maggio 2015, n. 40.
Con bando pubblicato nel luglio del 2014 il CELVA – consorzio che riunisce tutti i Comuni della Valle d’Aosta – aveva indetto una procedura aperta di importo superiore alla soglia comunitaria, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di servizi legali di cui all’allegato IIB al codice dei contratti pubblici: la partecipazione alla gara era riservata agli avvocati o alle loro forme associative e la lex specialis prevedeva pertanto l’obbligo, per i concorrenti, di dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di divieto e/o di incompatibilità previsti dalla legge n. 247/ 2012. LEGGI QUI