Legittimo l'affidamento diretto al precedente fornitore per «ragioni di natura tecnica»

letto 2913 voltepubblicato il 18/08/2015 - 17:37, in FORUM APPALTI, Integrità, Osservatorio Spending Review

L'articolo 57, comma 2 del Dlgs 163/2006, consente l'affidamento a procedura negoziata qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente a un operatore economico determinato. Laddove il requisito dell’“unicità” possa essere riferito a un prodotto che “in quel momento, sia pronto all'uso, senza necessità di adeguamenti, modifiche e ulteriori incrementi e adattamenti” è legittimo l’affidamento diretto al precedente fornitore (Consiglio di Stato, sentenza del 10 luglio 2015).