Motivi di esclusione - art. 80 Codice appalti: continuano i “ritocchi” e sono pesanti!
Il 19 aprile scorso è entrato in vigore il Decreto Legge 32/2019, battezzato “sbloccacantieri” (G.U. n. 92 del 18 aprile), il quale, tra le novità recate nell'intento di “ rilanciare il settore dei contratti pubblici”, ha apportato molteplici modifiche al D. Lgs. 50/2016. Tra le piu' importanti senza dubbio vi sono l'introduzione del favor per il criterio del minor prezzo negli affidamenti sottosoglia comunitaria; il nuovo motivo di esclusione “facoltativo” relativo all'inadempimento fiscale o contributivo non definitivamente accertato; l'innalzamento generalizzato della quota subappaltabile alla soglia monstre del 50%; l'abolizione dell'obbligo di indicare la terna di subappaltatori; la possibilità, negli appalti da aggiudicare con l'offerta economicamente piu vantaggiosa, di assegnare una quota superiore al 30% dei punti in sede di valutazione dell'offerta economica ( viene cancellato il secondo capoverso del comma 10 bis dell'art. 95).
Vediamo in questa sede più nel dettaglio le modifiche all'articolo 80 comma 4, che disciplina la causa ostativa alla partecipazione alle procedure d'appalto consistente nel trovarsi in situazione di “violazione/non ottemperanza” rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. Alla lettura della nuova norma notiamo che il motivo di esclusione consistente nell'avere commesso violazioni, gravi ( che dal 1 marzo 2018, per il fisco sono quelle superiori a 5.000 euro, equivalente alla nuova soglia ex art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del Dpr 602/1973 mentre per gli enti previdenziali sono quelle ostative al rilascio del DURC), e definitivamente accertate ( ovvero sancite da sentenze o da atti amministrativi non più soggetti a impugnazione), non è oggetto di modifica da parte del D.L. 32/2019 e rimane immutato rispetto alla formulazione originaria. In presenza di violazioni gravi e definitivamente accertate il concorrente è sempre escluso dalla partecipazione alle gare. Ora, mentre l'aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate porta all’automatica esclusione, la nuova ipotesi introdotta dal D.L. 32 prevede che si puo' anche essere esclusi dalla partecipazione a una procedura d’appalto “se la Stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che [l'operatore economico ] non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.” Il nuovo comma 4 dell'articolo 80 così come “rivisto” dal D.L. 32/2019 stabilisce quindi un doppio binario per le irregolarità fiscali e contributive dei concorrenti, che vede affiancarsi, accanto al motivo di esclusione automatico di cui al 4° comma, prima parte dell'articolo 80 del codice [1], una nuova causa di esclusione “facoltativa” in quanto rimessa alla discrezionalità della S.A., operante qualora un inadempimento fiscale o contributivo non definitivamente accertato sia in qualche modo documentabile[2].
E' sempre salva la partecipazione alle gare se all'irregolarità segue, entro la data di scadenza della procedura, il pagamento o l'impegno a pagare in modo vincolante il quantum dovuto.
Molto opportunamente il Decreto “sbloccacantieri” completa il quadro delle esimenti prevedendo anche l'integrale estinzione del debito.
[1] Art. 80 comma 4, 1° cpv: Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali derivanti dalla normativa fiscale e previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
[2] La Direttiva eurounitaria 2014/23/UE sulle concessioni e 2014/24/UE sugli appalti pubblici, nel regolamentare i motivi di esclusione dovuti al mancato pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali ( Dir. 2014/23/UE, art. 38, par. 5; Dir. 2014/24/UE, art. 57, par. 2) prevedono una causa di esclusione c.d. obbligatoria o automatica per i debiti accertati in via definitiva ed una causa di esclusione facoltativa per le altre irregolarità. Tra le censure che la Commissione europea ha mosso al Governo italiano nella lettera del gennaio 2019 di avvio del procedimento di infrazione alle tre direttive europee di riferimento in materia di contratti pubblici vi era anche il mancato recepimento nel Codice dei contratti pubblici italiano del comma 2, par. 5, art. 38 della Dir. 2014/24/UE e del comma 2, par. 2, art. 57 della Dir. 2014/24/UE. Per altri aspetti di mancato recepimento delle norme europee sui motivi di esclusione dalle procedure d'appalto vedi anche il precedente commento al D.L. 135/2018 ( http://www.innovatoripa.it/pointers/2018/12/9819/leggero-lifting-allarti... )