L.R. 13 marzo 2018 n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture” della Regione autonoma della Sardegna – Corte Costituzionale: No al sistema regionale di qualificazione, Si ai Responsabili per fase.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 166 del 9 Luglio 2019, ha dichiarato incostituzionali alcune importanti norme della legge regionale sarda sui contratti pubblici. Premesso che l'impianto normativo della legge ( che consta di 55 articoli) resta in piedi, le norme del testo normativo riguardanti albo regionale dei commissari di gara ( articolo 37 ), linee guida, capitolati, documenti standard, bandi tipo e schemi di contratto ( articolo 39 ) e sistema regionale di qualificazione delle stazioni appaltanti ( articolo 45 ) non hanno retto al giudizio di costituzionalità.
Sebbene le suddette norme possano a ragione essere inquadrate tra quelle in materia di organizzazione amministrativa e di lavori pubblici e pertanto di esclusiva competenza regionale, e' però innegabile, ad avviso dei giudici costituzionali, che, vertendo sul procedimento di scelta del contraente, esse non possono sottrarsi alla competenza esclusiva statale di tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile (al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti si oppone anche la prerogativa statale di coordinamento della finanza pubblica).
E' uscito indenne invece l'articolo 34 sull'organizzazione dell'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, nella legge della Sardegna definito “Responsabile di Progetto”, che prevede che “le amministrazioni aggiudicatrici, ciascuna secondo il proprio ordinamento, nell'ambito dell'unitario processo attuativo del contratto pubblico, possono nominare un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile del procedimento per la fase di affidamento che predispone la documentazione di gara e cura le relative procedure, anche in coordinamento con il responsabile di progetto, e con il responsabile delle fasi precedenti, se nominato (co. 2) - il responsabile di progetto coordina l'azione dei responsabili per fasi, se nominati ai sensi del comma 2, anche con funzione di supervisione e controllo ( co. 3).
In linea con quanto precedentemente affermato dalla Consulta [1], l'intervento delle regioni sulle modalità organizzative dell’attività del RUP, rientra a pieno titolo nella materia della organizzazione amministrativa.
Si rinvia alla sentenza
[1] Corte Cost., sentenza 11/2/2011 n. 43