L'invito al gestore uscente negli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 del codice. Legittimo anche senza previa manifestazione di interesse purchè... Breve commento alla sentenza n. 385 del Tar Marche, I^ sez. del 15/6/2020.

letto 1523 voltepubblicato il 18/06/2020 - 16:21, in Formazione PA, FORUM APPALTI, Open Government, Sviluppo Locale

Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti è un potente strumento volto a scongiurare il “consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico” [ vedi L.G. Anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sugli affidamenti sotto-soglia comunitaria].

Il principio di rotazione infatti, tra tutti quelli indicati al primo comma dell'articolo 36 è quello probabilmente più impattante, sotto la vigenza dell'attuale codice, in materia di affidamenti sotto-soglia. Questo è dovuto al fatto che la rotazione più che un valore in se, è un criterio operativo volto a garantire effettività ad altri principi, come quello di concorrenza e di non discriminazione degli operatori economici. Il Giudice amministrativo, seppur chiamato a pronunciarsi su una fattispecie particolare di affidamento, qual'è il servizio di raccolta di abiti usati, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del par. 3.7 delle L.G. Anac n. 4 riconosce la derogabilità all'obbligo di rotazione anche al di fuori del caso di procedure c.d. negoziate ma aperte al mercato mediante previo avviso a manifestare interesse. Ogni qualvolta l'amministrazione appaltante, a seguito dell'analisi del mercato di riferimento, abbia fondati motivi per ritenere molto alto il rischio di non ricevere offerte o di riceverne pochissime, privarsi della possibile offerta dell'aggiudicatario uscente, qualora capace e idoneo, andrebbe ulteriormente a restringere la concorrenza anziché favorirla.

Antonio Uras