DECRETO – LEGGE “SEMPLIFICAZIONI”, 16 luglio 2020 n. 76: otto modifiche, temporanee e non, al codice degli appalti.

letto 3139 voltepubblicato il 25/07/2020 - 18:42, in Cultura digitale , Formazione PA, FORUM APPALTI, Integrità, Open Government, Sviluppo Locale

Il DL 76, in vigore dal 17 luglio, col dichiarato intento di semplificare l'attività della pubblica amministrazione in settori chiave quali i contratti d'appalto, l'edilizia, l'accesso digitale ai servizi pubblici e la green economy, introduce importanti modifiche alla normativa di questi settori.

Relativamente ai contratti pubblici, le novità del DL semplificazioni possono essere sintetizzate nelle seguenti:

1) L'assenza dell'investimento ( lavori, servizi o forniture) nel Programma dei lavori o nel programma degli acquisti non è ostativo all'avvio immediato dell'affidamento: l'art. 8 co. 1 lett. d) del DL prevede infatti una finestra - tempo di 30 giorni dall'entrata in vigore ( fino al 16 agosto) per poter integrare gli strumenti di programmazione con l'inserimento “ex post” delle procedure di affidamento;

2) Gli affidamenti “sotto soglia” possono essere fatti in deroga all'art. 36 del codice con le seguenti nuove modalità ( art. 1 comma 2 DL 76) :

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ...

– previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,

ovvero

previa consultazione di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro,

ovvero

previa consultazione di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

3) Negli affidamenti sotto soglia in deroga all'art. 36 comma 2 codice appalti, salvo particolari esigenze derivanti dalla tipologia e specificità della singola procedura, non si richiede la garanzia provvisoria ex art 93 codice. Nei casi in cui sia richiesta, l'ammontare della garanzia è dimezzato rispetto a quanto indicato nell'art. 93 (art. 1 comma 4, DL 76);

4) (sotto soglia) Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parita' di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ovvero del prezzo piu' basso. Si torna al perfetto equilibrio tra criteri di aggiudicazione presente nel D. Lgs. 163/2006;

5) (sotto soglia) Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 1 comma 3, terzo capoverso DL 76);

6) Gli affidamenti “sopra soglia” possono effettuarsi secondo due modalità:

PROCEDURA ORDINARIA (art. 2 comma 2, DL 76)

Gli affidamenti ordinari “sopra soglia” avviati tra il 17 luglio 2020 e il 31 luglio 2021 beneficiano, senza necessità di motivazione specifica ( “in ogni caso” dice il Decreto), delle riduzioni dei termini procedimentali di cui agli artt. 60, comma 3, 61, comma 6, 62, comma 5, 74, commi 2 e 3, codice;

PROCEDURA STRAORDINARIA (art. 2 commi 3 e 4, DL 76)

Per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attivita' determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, quando i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, può essere utilizzata, nella misura strettamente necessaria, la procedura negoziata ex art. 63 e 125 codice;

7) Modifiche alle modalità di ri-affidamento nel caso di impossibilità di proseguire con l'aggiudicatario (art. 5, comma 4, DL 76);

Nel lodevole intento di limitare al minimo le sospensioni dell'esecuzione degli appalti nonché eliminare lo stallo del cantiere per crisi aziendale dell'affidatario, sempre sul presupposto dell'emergenza Covid, il DL 76 introduce, all'articolo 5, pesanti deroghe agli articoli 107 e 108 del codice appalti, non sempre allineate col codice civile;

Il comma 4 in particolare dispone che “Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuita' aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, (...), dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalita':

a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o societa' pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;

d) propone alle autorita' governative la nomina di un commissario straordinario …..;”

Notevole, nel senso dell'appetibilità per l'operatore interpellato, la modifica all'interpello progressivo degli altri offerenti in graduatoria che, diversamente da quanto disposto dell'art 110 comma 2 codice, prevede che il nuovo contratto sia stipulato alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

8) P.F. su iniziativa del privato anche per gli interventi già presenti negli strumenti di programmazione ( art. 8 comma 5, lett. d) DL 76).

Importante apertura di credito all'iniziativa privata nel Partenariato Pubblico Privato alla base dell' integrazione sostanziale apportata al comma 15 dell'art. 183 del codice che oggi è da leggere così:

“Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente”.

 

Antonio Uras