Lo smart working: una sintesi

letto 382 voltepubblicato il 20/09/2021 - 19:11

Lo smart working,o, italianamente, lavoro agile, si presenta come la forma più compiuta ed evoluta di destrutturazione spazio-temporale della prestazione di lavoro. Esso è l'espressione di un modello di organizzazione aziendale che si basa su i principi di autonomia, flessibilità e responsabilizzazione del lavoratore, superando clamorosamente il tradizionale impianto tayloristico, caratterizzato da rigidità ed inquadramento logistico.Questo nuovo modo di concepire il lavoro, che si sostanzia in una prestazione da remoto, favorisce l'ottenimento dei risultati, poiché è scollegato dal vincolo dell'orario di lavoro e viene agganciato all'attività stessa che il lavoratore deve compiere, sia essa un contratto od altro atto. Il luogo di lavoro svanisce e viene sostituito da una collaborazione tra gruppi, interconnessi ma distanti nel mondo reale.Due sono i modelli di smart working applicati: uno, meno diffuso, che lascia al lavoratore piena libertà di scelta su come organizzarsi; e l'altro, che si va rapidamente diffondendo sia a livello nazionale sia a livello internazionale, che prevede, viceversa, un patto tra il medesimo ed il datore di lavoro, in virtù del quale lo smart working viene effettuato sì discrezionalmente, ma entro i limiti concordati. Il telelavoro è l'illustre antenato del lavoro agile, ed è stato riconosciuto in Italia come la prima forma lavorativa espletata da casa, da realizzare mediante una postazione fissa fornita dal Datore di lavoro. Si trattava del primo esempio di flessibilità spazio/temporale delle modalità di lavoro, ancora tuttavia legato ad un' impostazione di fissità tipica della mentalità novecentesca. In seguito alcune Aziende iniziano a sperimentare la possibilità di rendere la prestazione da remoto, in forme prima recepite dalla contrattazione collettiva nazionale, e quindi dal legislatore stesso, che detta la prima disciplina organica in materia con la Legge n. 81/2017, nota come Jobs Act del Lavoro Autonomo. Dall' art. 8 della Legge è possibile evincere le caratteristiche del lavoro agile: a) non è una nuova tipologia contrattuale; b) è invece una semplice modalità di esecuzione del lavoro dipendente; c) essa è subordinata dalla presenza di un accordo tra le parti, che attua una parziale de-materializzazione dell' Impresa o dell'Ufficio. Per quanto riguarda il profilo sistematico dell'istituto, sembra che il legislatore abbia fatto la scelta di rimanere nell'ambito della tradizionale distinzione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, rinunciando ad introdurre un tertium genus. Questa assenza di sistematizzazione, va però indubbiamente nel senso della possibilità di svolgere il lavoro subordinato in forme più autonome. Se volete sapere la mia opinione, alla luce dell'emergenza epidemiologica, e fermo restando che finora lo smart working in senso proprio è stato ben lungi dall'essere applicato in tutte le sue potenzialità, perlomeno in ambito statale, devo dire che la strada migliore sia costituita da un mix di lavoro agile e di lavoro in presenza. Infatti, ambedue le modalità di prestazione lavorativa hanno i loro pregi ed i loro difetti e la loro applicazione congiunta non può che giovare alla qualità del rapporto.

(Liberamente tratto dall'articolo di Giuseppe Sigillò Massara: Tecnologie, diritto e lavoro (anche) agile in Diritto, lavoro, nuove tecnologie e blockchain. Bari, 2020.)