I documenti inviati via pec non necessitano della firma digitale
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta ha firmato una circolare riguardante le modalità di presentazione tramite CEC-PAC (la posta elettronica certificata fornita gratuitamente da Poste italiane attraverso il sito www.postacertificata.gov.it) della domanda di ammissione ai concorsi pubblici. Come è noto, un impegno significativo è stato ed è tuttora profuso dal Ministero per rendere la posta elettronica certificata lo strumento principale di comunicazione tra amministrazioni e nei rapporti con i cittadini. Proprio per questo, attesi i dubbi che alcune amministrazioni hanno manifestato in merito alla possibilità di estendere l'utilizzo della posta certificata anche alle procedure concorsuali pubbliche (e in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di tale strumento per l'invio delle domande di concorso), il Ministro Brunetta ha deciso di emanare la circolare affinché tutte le amministrazioni pubbliche possano senza alcun dubbio (in quanto già previsto dalla legge) adottare il sistema della PEC gratuita per ricevere le domande di partecipazione a concorsi pubblici.
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62 commenti
ma... che valore può aver mai una raccomandata a/r?
Leggendo i vari interventi sono rimasto colpito, a proposito del valore legale del documento inviato via PEC, dal paragone fatto da Aldo Lupi con la raccomandata A/R.
In sostanza, scrive Aldo Lupi, mentre la pec non può valere come sottoscrizione, alla raccomandata A/R la legge riconosce pieno valore mlegale, anche riguardo ai documenti sottoscritti inviati con la stessa.
Ora la mia domanda (provocatoria) è: ma se tizio contesta che la raccomandata inviatagli da caio fosse vuota, o contenesse un documento non firmato? Che valore potremmo mai riconoscere dunque a documenti sottoscritti inviati con raccomandata a/r?
Dichiarazioni sostitutive e istanze telematiche
Buongiorno, mi scuso per l'intrusione, ma non potendo attivare un thread mi aggiungo a questo. Ho un quesito sul quale mi piacerebbe avere il vostro parere:
Premessa
Nella presentazione di istanze telematiche devono frequentemente essere allegate dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso di requisiti professionali, o relative alla certificazione antimafia.
Si pone il problema di come possano essere allegate tali dichiarazioni nel caso il soggetto che le deve rilasciare non sia in possesso di un dispositivo di firma elettronica o che tale soggetto abbia delegato un proprio rappresentante alla presentazione dell’istanza.
Inquadramento normativo
Conclusioni
Caso esemplificativo
Scusa Marco, se non ho mal
Scusa Marco, se non ho mal interpretato le tue "Conclusioni" ci sono un paio di affermazioni che non mi sembrano del tutto corrette, almeno per la mia esperienza.
Quando dici: "La copia della dichiarazione sostitutiva non può essere trasmessa allegando la copia della carta d’identità perché non previsto ..." contraddice quanto espressamente previsto dal comma 3 dell’articolo 38 del TU (da te citato) nel caso di trasmissione telematica (La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica ...), in pratica la scansione inviata via posta elettronica della dichiarazione sottoscritta e della C.I. del dichiarante. Proprio nelle pratiche SUAP/SUE trova questa modalità ampia applicazione.
A precisazione va detto che l'idea di "copia" è leagto la modalità di produzione del documento. Una volta allegata all'istanza, diventa "originale" nel senso che quella copia trasmessa telematicamente "è la dichiarazione" e come tale deve essere verificata/controllata dall'amminsitrazione ricevente. Ancor più se si tratta, conformemente a quanto previsto dall'art. 19, di un "atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione ..."
Certo è che, se viene conferito potere di rappresentanza a qualcuno (leggi commercialista), secondo le modalità previste dal comma 3bis, per la sottoscrizione digitale, la presentazione della SCIA telematica e la ricezione sulla propria casella PEC delle comunicazioni, devono essere allegate alll'istanza da presentare sia la dichiarazione sostitutiva (che solo il dichiarante può fare, come correttamente sottolieni) sia la delega di rappresentanza sottoscritta dall'intestatario della pratica con allegato copia del documento di identità (che in pratica vale per entrambe).
Fammi sapere se ho capito male il tuo esempio o se intendevi qualcos'altro.
Buona serata
maurizio
Ciao Maurizio il post era un po' lungo
e quindi ti sei perso una mia considerazione nell'inquadramento normativo, che riporto:
L’articolo 38, comma 3 del TU prevede la facoltà di trasmettere per via telematica copia dell’istanza con allegata copia del documento d’identità. Non prevede tale facoltà per le dichiarazioni sostitutive, pur trattate nel medesimo comma. (La mia personale opinione è che non si tratti di una dimenticanza, ma che il legislatore non ammetta consapevolmente la trasmissione con tale mezzo di dichiarazioni che possono avere implicazioni penali.)
In parole povere: se devo portare qualcuno in giudizio per una falsa dichiarazione devo essere in possesso dell'originale con firma autografa in modo da poterne accertare l'autenticità, cosa che non posso fare se sono in possesso solo della copia informatica.
Il commercialista (o chiunque abbia rappresentanza) non può attestare la conformità della copia perchè l'atto non è né conservato né rilasciato da una PA (come previsto dall'articolo 19 del TU)
Ora capisco meglio
Ma sei entrato in un vespaio di rimandi a norme collegate :-)
Per esempio l'art. 45 del CAD
1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
Questo esempio ci fa presumere che dovremmo cominciare a disquisire di quale "trasmissione telematica" stiamo parlando, qui si parla di "documenti" senza più distinzione fra istanze e dichiarazioni. Ma si può andare ben oltre, il famoso spaccare il capello in quattro che ogni tanto qualcuno richiama nella discussione.
Secondo me si può però fare un'analogia interessante, che mette in discussione l'idea di originale e copia. Se la dichiarazione sostitutiva (con allegata CI) viene inviata via fax, tu come la consideri?
Secondo le norme vigenti è "originale", ma la PA non ha nelle mani il documento "autografo" (che di per se non ha comunque particolare forza giuridica, essendo liberamente valutabile in caso di giudizio). Che differenza c'è con la scansione del documento inviato via PEC (tipico esempio nelle presentazioni telematiche)? Come si applica l'individuazione della "fonte di provenienza"?
Posso dirti che in alcuni procedimenti viene espressamente richiesta la sottoscrizione digitale del presentante delegato anche per gli allegati (quindi anche della dichiarzioni sostitutive o deleghe inviate in copia,prodotte in orginale cartaceo e sottoscritte in forma autografa dall'intestatario che no dispone di firma digitale e PEC), sicuramente al fine di garantire l'integrità del documento trasmesso, ma anche per dichiararne implicitamente, la presa visione e la disponibilitò dell'originale. Sicuramente assolve alla indomeità di accertamento della fonte di provenienza" dell'art 45.
Dimmi cosa ne pensi.
Maurizio
Il dibattito si fa serrato!
Attenzione: il concetto di forma scritta non coincide con il concetto di sottoscrizione. La forma scritta di cui all'articolo 1350 del codice civile alla quale si riferisce l'articolo 45 del CAD dice che determinati atti non possono farsi in forma orale, ma che devono essere fatti per iscritto; non dice che questi atti possono non essere firmati! L'articolo 21 del CAD distingue quali di questi atti possono essere firmati con FEA e quali con FEQ o FD.
A mio parere la trasmissione via fax non è idonea ad accertare la provenienza del documento, (CAD, art. 45) quindi non ha alcun valore giuridico nella gestione di un procedimento.
Il mio quesito è proprio volto a mettere in dubbio la liceità della pratica che tu descrivi alla fine:
Sempre a mio parere ne consegue che per le dichiarazioni sostitutive è opportuno richiedere la firma apposta usando la CNS/CIE in possesso di tutti i cittadini (FEA ai sensi del comma 2 dell’art. 61 del DPCM 22-2-2013) valida ai sensi del comma 2bis dell'articolo 21 del CAD
Meglio contestualizzare
Te lo dicevo che la discussione avrebbe preso una strada piena di rimandi normativi e, con l'intervento (molto puntuale) di Andre anche giurisprudenziali.
Secondo me, ogni applicazione della normativa deve essere contestualizzata ad un caso specifico ed in relazione ad una tipologia di procedimento amministrativo. Altrimenti potremo girare in tondo per giorni.
Nell'ambito della presentazione delle istan, possiamo condividere alcuni punti fermi:
- la documentazione amministrativa è normata dal TU DPR 445/2000, che disciplina anche le possibilità di formazione e trasmissione informatica e telematica dei documenti (in senso generale o per tipologie specifiche). Inoltre definisce le modalità per la formazione delle copie e delinea il quadro delle dichiarazioni sostitutive.
- il CAD, D.Leg. 82/2005 e ss.mm. che discpilina le modalità di formazione informatica e trasmissione telematica di dati atti e documenti (compreso le differenti tipologie di sottoscrizione elettronica degli atti e dei documenti)
- eventuai norme che definiscono lo specifico procedimento amministrativo (nel tuo esempio di SCIA per la somministrazione, la normativa e le regole tecniche sul riordino dello SUAP).
Fino ad ora ho detto solo delle banalità, e continuo.
Il caso in oggetto riguarda un soggetto che non dispone (o non vuol usare) un dispositivo di firma digitale per sottoscrive le dichiarazioni e le istanze da presentare, che si avvale del potere di delega per incaricare qualcuno a farlo al suo posto (il commercialista).
Se mi permetti, facciamo il caso senza delega.
Il titolare scrive e firma la dichiarazione sostitutiva, fa la scansione, allega la sua CI e allega il tutto inviando dalla propria PEC l'istanza (in questo caso la SCIA) e gli altri allegati richiesti (piantine, documentazione tecnica, bollettini di pagamento e quant'altro)
Dal tuo punto di vista, c'è qualche problema sull'autenticità e la regolarita della documentazione presentata?
Se a questo punto la medesima documentazione e presentata in delega di rapprpresentanza (quidi sottoscritta digitalmente dal commercialista che utilizza la sua PEC per le comunicazioni) cui va aggiunto la delega del titolare dell'istanza, cosa cambia?
Ti facevo l'esempio del fax per dirti che, se fosse stata un altra tipolgia di procedimento ove il tutto fosse da presentarsi in cartaceo, la sostanza (e la qualità) dei documenti ricevuti dalla PA non cambiava, anzi, in questo caso non si sarebbe stato nessun documento del tipo "originale" cui tu ti riferisci (cioè un pezzo di carta con una firma a penna di qualcuno) oltre che nessuno impiego di strumenti informatici o telematici a garanzia di autenticità, integrità e di identificabilità del soggetto (del mittente nel caso della PEC).
Scusa se ho forse semplificato il tuo sforzo di evidenziare una possibile falla nella normativa vigente (comunque non da escludere). Io stesso ho un cruccio su un rimando nel CAD (art. 40 bis che rimanda all'art 54, comma 2-ter che non esiste più)
Poi ci sono delle prudenze da attuare sempre. Per esempio i riferimenti all'art 21 ed alle tipolgie di firme (c'è molta confusione in giro), ma anche le citazioni giurisprudenziali sul fax che sono precedenti alla modifca del CAD (art. 47 comma 2 lettera c) e quindi non sono applicabili fra PP.AA. (ma solo in teoria perché la pratica ci dice che l'uso continua ed in alcuni settori, magistratura compresa, imperversa).
Poi il tuo richiamare un ventuale caso di giudizio. Io non ci spererei mai in un'applicazione corretta della normativa sull'amminsitrazione digitale.
Un caro saluto,
Maurizio
OK contestualizziamo sulla SCIA
L'articolo 5 dell'allegato al DPR 160 dice che moduli e allegati della SCIA devono essere sottoscritti digitalmente.
Quindi se:
Dal mio punto di vista, c'è un problema sull'autenticità e sulla regolarita della documentazione presentata!
Tutti i SUAP con i quali noi lavoriamo rigetterebbero una simile istanza.
Il mio obiettivo non è evidenziare una possibile falla nella norma, ma affermare che, visto che abbiamo tutti in tasca una CNS, è giunto il momento di usarla e farla usare tutte le volte che dobbiamo sottoscrivere un documento destinato a una PA! In fondo basta richiedere il PIN e la CNS diventa uno strumento per l'apposizione di una FEA.
Il fatto che ampi settori della PA stiano operando in modo scorretto dimostra solo che in questo Paese, a furia di raccontarci bugie abbiamo finito per crederci e il legislatore ha pensato che fossimo preparati alla "rivoluzione digitale" ahahahahaah
Per quanto riguarda il giudizio, noi stiamo lavorando anche sulla presentazione telematica delle istanze edilizie, ben più delicata di una SCIA produttiva.
A seguito del deragliamento del treno in Liguria la stampa nazionale ha riportato che:
Cosa sarebbe successo se le autorizzaioni fossero state digitali? Sarebbe stato possibile accertare eventuali responsabilità?
Visto che lavoriamo entrambi in Lombardia, se lo vorrai, avrò piacere di discuterne davanti a un buon caffé
Marco
Un caffé è sempre la via migliore
Anche se la Lombardia è grande, troveremo il modo. Mi farebbe davvero piacere.
Quanto al resto, credo sia stato sviscerato (anche per chi ha vuto la pazienza di leggerci) molto sul tema che tu hai lanciato.
Si potrebbe continuare, concordando con te che l'esempio sull'istanza SUAP non era preciso. Avrei dovuto specificare il passaggio della sottoscrizione digitale dei documenti da presentare (compreso l'assurdità di firmare digitalmente cose che non lo richiederebbero di certo) e dell'invio "zippato" del tutto, con la struttura del messaggio PEC come da Allegato tecnico, ma era chiaro che il mio esempio serviva solo per il tema originale/copia.
Però poi tu hai lanciato un "appassionato" sostegno all'uso della FEA presente sulla CNS, che dovrei cominciare a contestare nel caso di presentazione di istanze alla PA. Ma mi piacerebbe piuttosto aprire un nuovo argomento di discussione. Cosa ne pensi?
A presto,
Maurizio
OK, vada per il caffè
Si parlerà di questi temi venerdì 14 al seminario di presentazione dello sportello telematico dell'aggregazione di Gorgonzola, se verrai potremo conoscerci di persona:
http://www.globogis.it/news/comune-di-gorgonzola-mi-seminario-formativo-...
per quanto riguarda l'uso della CNS/CIE come FEA, lo stiamo facendo da anni con successo, un grande metodoper diffondere una cittadinanza digitale, purtroppo non posso aprire threads, ma se lo farai, volentieri prenderò parte alla discussione
Marco
Grazie per l'invito
Ma non sarà per Gorgonzola (distanza e sovrapposizione di impegni). Però ho visto l'evento di Cologno Monzese (sono uno dei progettisti del sistema informativo, quasi vent'anni fa) in cui ho riconosciuto Stefano Manini, collega in diversi progetti (GIT, RisorseComuni) e persona di grande competenza in ambito territoriale.
Per evitare di tediare i lettori del forum, ti lascio la mia mail diretta (per evitare spam la descrivo). cognomenome (sostituiscili tu) su gmail punto com.
Buon lavoro,
Maurizio
Giurisprudenza.. con dubbi..
Pur non sapendo se questo può agevolare o complicare la soluzione del problema, riporto qualche massima girusprudenziale sul punto ;-)
"In base alla normativa (d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) il fax - in quanto mezzo ordinario di comunicazione di atti e documenti, anche in materia di procedure ad evidenza pubblica (art. 77 d.lgs. n. 163 del 2006 - Codice degli appalti) - costituisce strumento idoneo a garantire con sufficiente certezza l'effettività della comunicazione e, quindi, a far decorrere i termini di impugnativa, senza che il soggetto che ha trasmesso il fax debba fornire ulteriore prova oltre quella risultante dal rapporto di trasmissione che indichi le regolari avvenute trasmissione e ricezione, gravando, invece, sul ricevente che assume la mancata ricezione fornirne la prova contraria" (Cons. Stato Sez. V, 13/02/2013, n. 863. Conferma della sentenza del T.a.r. Piemonte, sez. I, n. 372/2012).
"Il fax rappresenta uno dei modi in cui può concretamente svolgersi la cooperazione tra i soggetti, in quanto essa viene attuata mediante l'utilizzo di un sistema basato su linee di trasmissione di dati ed apparecchiature che consentono di poter documentare sia la partenza del messaggio dall'apparato trasmittente che, attraverso il cosiddetto rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo in quello ricevente" (Cons. Stato Sez. III, 11/07/2012, n. 4116. Conferma della sentenza breve del T.a.r. Piemonte - Torino, sez. I, n. 1202/2011).
"Il fax rappresenta uno strumento idoneo a determinare la piena conoscenza del provvedimento amministrativo e garantisce in via generale una sufficiente certezza sulla ricezione del messaggio, sì da essere idoneo a fare decorrere termini perentori salva la prova contraria concernente la funzionalità dell'apparecchio ricevente". (T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 06/12/2012, n. 1942).
Mi associo al ringraziamento
Scusa Andrea se nella mie interazioni con Marco, successive al tuo tread, avevo risposto ad un post che ha un po' tagliato fuori il tuo contributo, che trovo molto utile, pertinente ... e secondo me avvalorava la mia visione :-)
maurizio
Andrea Buti, grazie per i contriButi!
ma secondo me non risolvono il problema:
la cosa su cui vi sto tormentando non è la certezza della trasmissione e nemmeno la certezza della fonte di provenienza.
Per semplificare all'estremo la questione:
secondo me, NO!
PEC valida per una procura di vendita?
Salve,
proprio in questi giorni ho un problema inerente l'argomento in questione.. Vivo a Shanghai, la mia famiglia in Italia sta definendo la vendita di un terreno edificabile e per fare cio' necessitano anche della mia firma. Essendo qui ovviamente l'unica via percorribile e' quella di una procura di vendita a favore di mio fratello che verra' delegato a fare le mie funzioni.
Vado al consolato qui di Shanghai, ottengo il documento, il tipo mi dice che se il notaio dispone di una casella di posta certificata anziche' mandarlo via corriere che costa anche non poco, possono spedirlo via email. Accenno della cosa al geometra che segue i lavori, lui mi dice che la procura spedita per posta certificata necessita di una firma digitale da parte mia, firma che io non ho.
Faccio spedire comunque la procura dal Consolato al notaio via PEC, forte del fatto che son stati loro a suggerirmi la cosa, quindi sapranno il fatto loro. Quando il notaio riceve il documento pero' il geometra mi scrive e mi dice senza tante altre spiegazioni che il notaio ha necessita' dell'originale per cui devo spedire il documento, e questo dopo quasi un mese, un mese di tempo perso. Io sinceramente prima di spedire il documento vorrei accertarmi che sia proprio cosi, cioe' che la PEC in questo caso non e' sufficiente, perche' dall'Italia non ho ricevuto nessun chiarimento.
Per cortesia mi potreste illuminare??? In Italia devono avere il documento entro la fine del mese, altrimenti ci saranno penali da pagare.
Grazie in anticipo
La PEC non è un mezzo di sottoscrizione equivalente...
Come ha ben chiarito Aldo Lupi qualche giorno fa, la PEC non equivale a sottoscrizione in generale, ma solo ad alcuni fini specifici in ambiti specifici.
Mi sembra di aver capito che in questo caso si tratta di un atto di vendita tra privati, quindi valgono le regole del diritto civile; di conseguenza la PEC non è sufficiente, occorre che il documento informatico sia sottoscritto con firma digitale: a questo mezzo e solo a questo la legge riconosce l'effetto di imputabilità e paternità dell'atto (oltre alla semplice differenza di tipilogia legale, ci sono anche altre differenze: al momento del rilascio della firma digitale il richiedente viene _identificato_ personalmente, con la PEC, invece, ciò non avviene; il "non ripudio" vale per la firma digitale e non per la PEC..).
Saro' magari io duro a capire
Saro' magari io duro a capire ma con un po' di ragionamento logico....io ho questo documento emesso dal Consolato, anziche' spedirlo per via tradizionale lo faccio spedire dal Consolato stesso direttamente al notaio in questione tramite PEC la quale, come si legge da piu' parti, ha come principale funzione proprio quella di sostituirsi alla raccomandata A/R quindi il nesso logico ci starebbe, pero'...pero' invece non posso usarla in questo caso.
Ma possibile che nessuno in sto paese tra quelli che contano non pensi mai a rendere la vita dei cittadini piu' facile, semplice e di chiara comprensione???
Davvero da noi 1+1 non fa sempre 2.
...un elefante nel negozio di cristallerie.....
Questa discussione è partita nel 2010 e dopo tre anni non mi sembra sia arrivata quasi a nulla. E questo non certamente per colpa degli interlocutori che giornalmente si trovano a combattere con cavilli e busillis che ...il sesso degli angeli è più facile da decifrare.
Da banale informatico abituato a sequenze di 0 ed 1 mi rendo conto che, visti i qualificati interlocutori, che sono problemi reali, però penso che debbano essere affrontati e risolti REALISTICAMENTE e non leguliescamente.
Quasi sempre si confrontano procedure informatiche con processi cartacei partendo dall'assunto che un pezzo di carta stropicciato, che passa da mille tavoli scarsamente controllati ed arrivato ad un Ufficio Posta in un sacco sdrucito è più sicuro di una trasmissione digitale che solo qualche esperto hacker, se ne avesse interesse, potrebbe violare.
Sino a quando questo assunto non diventa un falso ideologico confermato e condiviso, sino a quando continueremo a pensare che un camminatore ed una Raccomadata con avviso di ricevimento, sino a quel giorno continueremo ad avere disgraziati utenti della PA ed amministratori seri che combattono inutilmente contro illusi idealisti del bollo tondo o, peggio, contro manutengoli burocratici che vogliono evitare qualsiasi responsabilità.
un esempio
Come dipendente anche addetto al protocollo, ho utilizzato la PEC del protocollo per chiedere un sollecito di riscontro per il saldo di un contributo provinciale che a distanza di un anno non aveva ancora ottenuto risposta sebbene fosse stato già presentata tutta la documentazione richiesta. Non ho allegato nessun file firmato digitalmente, ma in fondo al sollecito ho indicato il nome dell'assessore ai LL.PP., perché si trattava di un lavoro pubblico. Dopo tre giorni la Provincia ha evaso la richiesta. Ho commesso un illecito?
bel colpo,,,,,
tante chiavi di lettura per questa nota:
Io da fuori la vedo così e voi dall'interno cosa dite?
Istanza per iscrizione ALBO CTU
Gentili Signori, chiedo chiarimenti circa la possibilità di utilizzare la pec per presentare istanza per iscrizione ALBO CTU presso Tribunale.
In sostanza, l'istanza porta in calce la classica dicitura per l'autenticazione della firma "Firma apposta in mia presenza dal dichiarante della cui identità mi sono accertato..." e sotto "Firma del pubblico ufficiale". Inoltre il modello reca in testata lo spazio per la marca da bollo recitante "Bollo da euro 16,00 per atti amm.vi".
Domanda. Posso spedire validamente l'istanza (non autenticata) tramite PEC? e posso fare anche a meno di pagare il bollo? Nel caso in cui devo pagare comunque il bollo sono tenuto a spedire comunque il cartaceo originale?
Grazie
Sottoscrizione del documento
Ciao,
chiariamo anzitutto 2 cose:
1) la firma digitale consente la sottoscrizione di un documento;
2) la PEC è un sistema di autenticazione, cioè fornisce certezza del mittente ma non vale come sottoscrizione.
Quindi, se la richiesta che tu fai necessita di una tua sottoscrizione, allora la PEC non è sufficiente. Brunetta ai tempi consentì l'utilizzo della PEC come forma "debole" di sottoscrizione, ma solo in alcuni frangenti (richiesta di istanze di partecipazione a concorsi, poi estesa anche a richieste di variazioni anagrafiche). Al di fuori di quel contesto la "semplificazione" non è espressamente prevista, quindi serve la firma digitale.
La firma digitale fornisce la certezza del fatto che il proprietario ha sottoscritto il documento firmato e non ha bisogno di autenticazione alcuna. Potrebbe quindi bypassare la verifica di identità da parte del pubblico ufficiale.
Non so però se i 16 euro di imposta di registro servono per l'autenticazione da parte del pubblico ufficiale o per la presentazione della domanda. Nel primo caso tale spesa non sarebbe necessaria, nel secondo caso si.
Verificherei se la presentazione di tale istanza in forma telematica è prevista e regolamentata dal Tribunale.
Sono comunque stupito che utilizzi la PEC come raccomandata. O meglio, funziona così, ma inviare un documento non firmato digitalmente in una PEC equivale a inviare una raccomandata RR con una fotocopia: strano che accettino l'istanza (valgono però le eccezioni accennate prima).
grazie Aldo. Chiarissimo.
grazie Aldo. Chiarissimo. Dovrò attrezzarmi per la firma digitale...nel frattempo mi tocca recarmi direttamente presso il Tribunale.
Carta, bolli e cancellieri
Buongiorno Raffaele
Volevo aggiungere qualcosa a quanto detto da Aldo (che saluto) sull'uso della PEC e la firma digitale nella presentazione delle istanze (mi ero anche preparato un bell'intervento), ma poi sono andato a scaricarmi il modulo cui fai riferimento ... e li ho scoperto che non ci sono speranze purtroppo.
Quel modulo esiste solo nel mondo della carta (anche se scaricabile da internet come richiesto dalla normativa). E per di più richiede il bollo "in originale" (non è prevista la possibilità di indicare il numero/codice della marca da bollo o degli estemi dell'avvenuto pagamento) e la sottoscrizione in presenza del cancelliere (non di qualsiasi pubblico ufficiale come nel caso della firma autenticata) che naturalmente provvederà ad accertare l'dentità del sottoscrittore "mediante esibizione del documento di identità".
Per le disquisizioni sulla presentazione dell istanze tematiche alla P.A, e ce ne sarebbero da fare, dobbiamo rimandare. Qui vince la burocrazia della carta (bollata), delle file e degli orari.
Istanza per iscrizione ALBO CTU
Buongiorno Raffaele,
la manderesti firmata digitalmente o scandionando la tua richiesta con la carta d 'identità? il tribunale non ha previsto l assolvimento del bollo in modo virtuale (ovvero pagamento tramite carta di credito o bonifico)?
non sono organizzato per la
non sono organizzato per la firma digitale...ma comunque uso la PEC già da qualche mese e senza firma digitale faccio praticamente tutto soprattutto nei rapporti con la PA (corcorsi, istanze, raccomandate)
Circa il pagamento virtuale del bollo mi sa che non sia qualcosa di facilmente percorribile http://www.tuttocamere.it/files/imposte/Imposta_Bollo_Disciplina.pdf....ma comunque a me interessava capire se posso fare a meno di pagarlo.
Grazie per la risposta comunque
....un intervento a gamba tesa...
hai ragione
hai ragione
?
Validità allegati
Art. 45 CAD comma 1
Validità allegati
pec e allegati
Gli originali non vanno spediti
pec senza originali
Pec senza originali
Norme e circolari chiariscono
invio/ricezione di atti impositivi mezzo PEC
Firma elettronica avanzata o firma digitale
Obbligo di PEC per le Amministrazioni Pubbliche non centrali
Ciao Riccardo,la versione
Ciao Riccardo, puoi cercare
....tornando all'inizio della discussione!
PEC CONCORSI PUBBLICI
ciao Simona, mi è già
La del documento con la firma non ha alcun valore. Non serve!
Come promessovi ho continuato
....una riflessione pazza!
Qualcosa da aggiungere
Pagine