Apprendistato: prove di rilancio

letto 2086 voltepubblicato il 17/05/2011 - 12:15 nel blog di pierpaolo bagnasco, in Servizi per l'Impiego

Il 5 maggio scorso il governo ha licenziato uno riguardante l’apprendistato; non si tratta dell’ennesima riforma del contratto bensì del tentativo del legislatore di ricondurne la disciplina, semplificandola, in un unicum normativo (questo giustifica il ricorso al testo unico).

La novità non è di poco conto attesa l’importanza dell’istituto (tra l’altro è l’unica forma di rapporto di lavoro formativo restante nel nostro ordinamento dopo la soppressione dei contratti di formazione e lavoro che buona prova avevano dato in precedenza) che era stato già oggetto di una puntuale, ma anche criticata, regolamentazione in sede di (la Riforma Biagi, artt. 47-53).
 

Il disegno di decreto rispetta fondamentalmente l’impianto definito nella precedente normativa, mantenendo fermi i tre tipi di apprendistatoapportandovi però delle precisazioni nella speranza di risolvere i contrasti che specie dopo la Legge del 2003 erano insorti; contrasti che non riguardano solo il paventato timore che l’apprendistato possa risolversi in una forma di lavoro subordinato sottopagato, ma che concernono specialmente il contrasto del riconoscimento del potere di regolamentazione dell’istituto stesso in capo a diversi soggetti, in particolare tra Stato e Regioni.
 

E’ noto infatti come il riformato art.117 della Costituzione mentre qualifica il lavoro, seppure non chiaramente e comunque non nella sua interezza, come materia di esclusiva competenza statale, attribuisce alla competenza esclusiva della potestà legislativa regionale l’istruzione e la formazione professionale. Si prospettava dunque il rischio, specie per l’apprendistato professionalizzante in cui la formazione regionale viaggia in parallelo con quella svolta in azienda, di definire percorsi formativi tra di loro incongrui nell’ambito del medesimo rapporto.
Per reagire dunque a questo impasse che, aggiungiamo è stato forse una delle ragioni dello scarso successo del modello d’apprendistato previsto nella riforma (i contratti in essere sono attualmente poco più di 600 mila), il disegno di decreto, pur conservando la tipizzazione prevista nel D.L.vo 276/03, detta una disciplina generale comune e preliminarmente  nell’art.1 rende una compiuta definizione proprio del contratto d’apprendistato.

E già qui si segnala una prima importante novità laddove l’attenzione è posta non più in quella che si riteneva essere la causa (mista) tipica dell’apprendistato (prestazione di lavoro a fronte di retribuzione e formazione professionale) bensì nella finalità che il contratto si propone e cioè la realizzazione dell’occupazione dei giovani.
Ma certamente l’innovazione di maggiore portata si segnala nel successivo articolo 2 del disegno in cui  si identificano negli accordi interconfederali o nei contratti collettivi le sedi in cui vengono disciplinati i singoli contratti d’apprendistato di categoria.
La scelta dunque fa chiarezza sia sullo strumento esclusivo di previsione dei contratti d’apprendistato, sia pure nel rispetto di alcuni principi base che la norma dettagliatamente individua, sia nei soggetti chiamati a partecipare all’iter formativo degli stessi che sono esclusivamente i firmatari della contrattazione collettiva.

L’intento di semplificazione è dunque ben manifesto; ovviamente il rischio è che l’impianto così disegnato urti con quelle zone grigie delineate dal novellato art. 117 della Costituzione ricreando situazioni di conflitto specie con le regioni. L’auspicio è che tutte le parti coinvolte sappiano superare questa conflittualità al fine di promuovere uno strumento indispensabile per l’occupazione giovanile realizzata attraverso un percorso formativo.

L’altra novità è rappresentata dalla rivisitazione del regime sanzionatorio che nel testo dell’art. 53 del D.L.vo 276/03 obbligava il datore di lavoro responsabile esclusivo della mancata erogazione della formazione a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento; a questa previsione è affiancata la possibilità di una “sanatoria” in costanza di rapporto di apprendistato nel caso in cui nel corso dello svolgimento dell’attività di vigilanza il personale ispettivo del Ministero del Lavoro rilevi un inadempimento nell’erogazione della formazione prevista nel piano formativo; in tale ipotesi verrà adottato un provvedimento   in cui si dispone che venga svolta l’attività formativa entro un periodo congruo. La mancata osservanza di tale termine comporterà gli effetti sanzionatori suddetti.

Certamente a tale disciplina non potranno accedere i contratti già scaduti e quelli che stanno volgendo al termine così da non potersi comunque più realizzare il percorso formativo. Inoltre per le violazioni da parte del datore delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi enunciati nel testo unico è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che giunge quasi fino a triplicarsi nel caso di recidiva.
L’intervento così effettuato sembra condivisibile perché risolve le problematiche legate a rapporti ancora in essere e dunque capaci di realizzare un risultato positivo; forse si poteva evitare di riprodurre l’avverbio “esclusivamente” quale presupposto di sanzionabilità del datore in tema di inadempimento dell’erogazione della formazione che sembra riportare alla necessità di una condotta omissiva rafforzata.
Inoltre quale disciplina applicarsi nel caso di una concorrente responsabilità anche del lavoratore?
Questi dubbi meriterebbero un ulteriore approfondimento che altrimenti rischia di essere delegato alla sola interpretazione giurisprudenziale e alle circolari ministeriali.