Il nuovo procedimento per l’impugnativa dei licenziamenti

letto 7931 voltepubblicato il 30/08/2012 - 18:44 nel blog di pierpaolo bagnasco, in Servizi per l'Impiego

 

Anche la c.d. Riforma Fornero () non ha resistito alla tentazione di introdurre un rito speciale relativo all’impugnativa dinanzi al giudice del lavoro del licenziamento che si ritiene illegittimamente irrogato.
 
Una sorta di procedimento d’urgenza in cui i tempi sono scanditi nell’ottica di assicurare celerità, speditezza e concentrazione del processo; requisiti questi che in realtà originariamente già caratterizzavano il processo del lavoro ma che in pratica, per le note ragioni del malfunzionamento del sistema giudiziario italiano, sembrano ormai essersi smarriti.
 
In breve il nuovo rito: fallita o non sostanzialmente esperita la fase conciliativa, il lavoratore che si ritiene leso dal licenziamento deve nel termine di 60 giorni procedere all’impugnativa stragiudiziale dello stesso e nei successivi 180 giorni proporre ricorso depositando l’atto presso la cancelleria del competente tribunale.
 
A questo punto il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti non oltre i successivi 40 giorni decorrenti dal deposito, assegnando al ricorrente un termine per la notificazione (che può effettuarsi anche a mezzo di posta certificata) dell’atto e del decreto di comparizione non inferiore a 25 giorni prima dell’udienza.
 
Parte resistente deve costituirsi almeno 5 giorni prima dell’udienza, a pena di incorrere in una serie di decadenze assai rilevanti per la sua difesa.
 
Il procedimento così instaurato viene deciso, all’esito dell’istruttoria condotta dal giudice, con un’ordinanza che accoglie o rigetta il ricorso; contro tale ordinanza la parte soccombente può proporre reclamo entro trenta giorni dalla sua notificazione o comunicazione.
 
A seguito del reclamo il tribunale fissa nei successivi 60 giorni una nuova udienza a cui la parte originariamente vincitrice può partecipare costituendosi almeno 10 giorni prima.
 
Questa parte della procedura viene decisa con sentenza nei cui confronti la parte soccombente può proporre reclamo dinanzi alla Corte d’Appello; il giudice del II grado fissa l’udienza per la discussione dell’appello entro 60 giorni e nei 10 giorni successivi deposita la sentenza.
 
Avverso questo nuovo provvedimento la parte può proporre entro 60 giorni dalla sua comunicazione o notificazione ricorso in Cassazione che deve essere discusso entro 6 mesi.
 
Il rito così congeniato sembrerebbe potere assicurare in tempi assai ragionevoli la definizione del contenzioso ma, francamente, qualche perplessità può certamente evidenziarsi.
 
La prima, come si accennava all’inizio è di ordine di “politica” giudiziaria; le riforme del procedimento civile in genere negli ultimi anni hanno sempre esplicitamente mirato ad assicurare velocità di definizione del contenzioso, non riuscendo mai però a centrare l’obiettivo. Allora è evidente che il problema non è la ricerca di un rito che sia la panacea dei mali della giustizia civile italiana, bensì il potenziamento delle strutture giudicanti e una maggiore efficacia degli strumenti conciliativi precontenziosi; d’altra parte se è vero che la normativa detta i tempi di inizio della procedura non definisce, e non potrebbe neanche farlo, la durata delle varie fasi in cui essa si articola, così che la dilatazione dei tempi tra un’udienza e l’altra potrebbe vanificare l’auspicata celerità.
 
Un’ulteriore criticità rilevata dai primi commentatori scaturisce dal fatto che tale rito sembrerebbe applicarsi non solo ai licenziamenti comminati da datori di lavoro che ricadono nei limiti dimensionali previsti dall’art.18 dello Statuto dei Lavoratori (oltre i 15 dipendenti) ma anche per le ipotesi di richiesta di conversione in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato di fattispecie formalmente riconducibili a rapporti di natura diversa (tempo determinato, co.co.pro., somministrazione) sempre riguardanti la menzionata tipologia datoriale.
 
Da qui deriverebbe che in quest’ultimo caso mentre i lavoratori delle aziende con altre 15 dipendenti potrebbero accedere al rito speciale, gli altri dovrebbero accontentarsi del rito ordinario con evidente profilo di incostituzionalità circa l’ingiustificata disparità di trattamento.
 
Un’ultima osservazione; si accennava alla fase precontenziosa in cui le parti sono chiamante a confrontarsi obbligatoriamente dinanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro alla ricerca di una soluzione alternativa o condivisa della risoluzione del rapporto del lavoro.
 
Ritorna dunque la conciliazione obbligatoria a due anni dalla sua abrogazione (), obbligatorietà che non sembra sia stata mai particolarmente rimpianta (probabilmente per la cattiva prova che aveva dato l’istituto nella sua vigenza).