Decreto del Fare e la valutazione delle attività amministrative delle Università e degli Enti di ricerca

letto 4861 voltepubblicato il 03/07/2013 - 16:41 nel blog di Pietro Bevilacqua, in PerformancePA - Università

Il c.d. Decreto del Fare (DL 69 21 giugno 2013)  attribuisce chiaramente e univocamente ad ANVUR il ruolo di valutatore anche delle attività amministrative delle Università e degli Enti di ricerca.

Ciò avviene mediante integrazione del DLgs 150/2009 all’art. 13 c. 12 (ved. nota), ad opera dell’art. 60 c. 2 del citato DL 69/2013 più sotto riportato.

ANVUR diviene quindi il garante unico e complessivo dell’attuazione dei principi di cui all’art. 3 DLgs 150/2009 (ved. nota) da parte degli Atenei, anche in tema di attività amministrative.

Nella nuova formulazione, CiVIT esercita solo prerogative di indirizzo nei confronti di ANVUR (e non direttamente nei confronti degli Atenei ed Enti di ricerca), limitatamente ai soli temi di cui all’art. 13 c. 5 DLgs 150/2009 (ved. nota), quindi esprime solo compiti “alti” di indirizzo, coordinamento e sovrintendenza rispetto ad ANVUR.

Il Legislatore riconosce quindi la inscindibilità, nella complessiva valutazione della didattica e della ricerca, della componente tecnico/amministrativa quale inestricabile fattore strumentale di performance relativamente al raggiungimento degli obiettivi di mission di dette organizzazioni.

Con il recente intervento legislativo si rende ancora più necessario il chiarimento tecnico in relazione al raccordo tra la valutazione della didattica e della ricerca e la valutazione delle performance dell’area tecnico-amministrativa, al fine di completare il ciclo della complessiva performance del sistema.

1 commento

Pietro Bevilacqua

Pietro Bevilacqua03/07/2013 - 16:46 (aggiornato 03/07/2013 - 16:46)

I RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013

Art. 60

(Semplificazione del sistema di finanziamento delle universita' e delle procedure di valutazione del sistema universitario)

1….

2. All'articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il sistema di valutazione della attivita' amministrative delle universita' e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) e della ricerca nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3 e in conformita' ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5.".

3. L'ANVUR provvede allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 con le risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note

DLgs 150/2009 art. 3. Principi generali

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualita' dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonche' alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unita' organizzative in un quadro di pari opportunita' di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

2. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unita' organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalita' conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13.

3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalita' e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e' condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

DLgs 150/2009 art. 13 c. 5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine:

 a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;

 b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;

 c) confronta le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e internazionali;

 d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione;

 e) favorisce la cultura delle pari opportunita' con relativi criteri e prassi applicative.

DLgs 150/2009 art. 13 c. 12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra le attivita' della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione.