Il tirocinio – ottimo strumento formativo e orientativo
Con la fine delle lezioni, finito l’impegno scolastico, sono moltissime le richieste d’attivazione di tirocini, con giovani studenti, che pervengono ai Centri per l’Impiego.
Come già ricordato in altre occasioni, in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, tenutasi in data 24 gennaio 2013, sono state sottoscritte delle “ Linee guida” sui tirocini formativi e di orientamento. Quanto concordato in tale seduta, doveva essere recepito da apposito regolamento regionale che, ogni Regione avrebbe dovuto emanare entro sei mesi a partire dal 24/01/2013.
Il 24 luglio si sta avvicinando ma sono tante le regioni che ancora non hanno provveduto a regolamentare il suddetto Istituto.
La prima normativa regionale adottata in attuazione delle Linee Guida in materia di tirocini – è quella prevista con Deliberazione della Giunta regionale Piemontese n. 74 – 5911 del 3 giugno 2013. Con la suddetta delibera, la Regione Piemonte ha regolamentato anche il tirocini estivo, strumento da utilizzare principalmente per l’esperienze formative estive con studenti.
Sarebbe auspicabile che tutte le Regioni, al più presto, si dotassero di un proprio regolamento.
Rimane superfluo sottolineare l’importanza che ha il tirocinio (sia formativo che di orientativo) nel mercato del lavoro. Per un corretto utilizzo di tale Istituto, sarà indispensabile che le varie normative regionali, che lo regolamenteranno, siano quanto più compatibili tra loro e con quanto previsto dalle linee guida altrimenti le aziende potrebbero continuare a farne un uso distorto.
Si segnala l’articolo di Giulia TOLVE che, esaminata la normativa sui tirocini adottata dalla Regione Piemonte, ne evidenzia alcune criticità degne di rilievo.
- Blog di Cosimo Martella
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Decreto Legge 76/2013 – Le novità sui tirocini formativi
Circolare n° 7/2013 Fondazione Studi Consulenti del lavoro. Omissis………….. 5. TIROCINI FORMATIVI
All’art. 2 del decreto 76/2013 si pone l’obiettivo di valorizzare ulteriormente l’istituto del tirocinio formativo estendendo l’ambito di applicazione delle linee guida approvate il 24 gennaio 2013 anche alla Pubblica Amministrazione. L’art. 2, comma 4 del DL dispone che fino al 31 dicembre 2015 il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dove non è stata adottata la relativa disciplina, è ammesso secondo le disposizioni contenute nell’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e nel decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e la durata massima dei tirocini prevista dall’articolo 7 del predetto decreto interministeriale è prorogabile di un mese. Si tratta di una norma che opera in via sussidiaria laddove le Regioni non avessero disciplinato la materia anche a seguito dell’approvazione delle linee guida del 24 gennaio 2013. Tale posizione legislativa conferma quanto affermato da tempo dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro (vedi anche quanto emerso durante i lavori del Forum Lavoro 2013). Peraltro, la stessa disposizione estende di un mese la durata massima prevista nell’art. 7 del DM 142/1998.A questo riguardo possono avvalersi della proroga non solo ai tirocini avviati a partire dal 28 giugno 2013, ma anche i tirocini avviati precedentemente tale data la cui scadenza del periodo originariamente previsto si colloca dopo l’entrata in vigore delDL (28 giugno 2013). Particolarmente efficace è la disposizione (Art. 4, commi dal 10 al 14) che stanzia risorse sulle forme di tirocinio per l’alternanza tra studio e lavoro. In questo quadro, tuttavia, si rileva che i termini fissati per l’emanazione dei decreti attuativi previsti dal comma 11 e 14, che fissano i criteri e le modalità per definire piani di intervento, hanno carattere ordinatorio. Fonte: http://www.consulentidellavoro.it/pdf/circolare_FS_7_2013.pdf