Illeciti penali e possibili pratiche distorsive nell’uso del MEPA
Illeciti penali e possibili pratiche distorsive nell’uso del MEPA
di Ilenia Filippetti (*)
In un recente articolo pubblicato sul Corriere della sera del 29 giugno scorso, a firma di Furio Fiano, dal titolo “Appalti truccati e tangenti: in cella esperto informatico del ministero della Giustizia: sceglieva le ditte che dovevano vincere contratti di fornitura”, viene riportata la notizia dell’arresto di alcuni funzionari pubblici accusati del reato di «turbata libertà del procedimento di scelta del contraente»: nell’articolo di stampa si evidenzia che gli arrestati avrebbero, tra l’altro, alterato il funzionamento del «Me.P.A. facendo aumentare senza motivo i prezzi di offerta dei materiali proposti».
La notizia riveste un particolare interesse poiché si tratterebbe, innanzitutto, di una delle prime applicazioni del nuovo delitto introdotto all’art. 353-bis del Codice penale ad opera dell’art. 10 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia); come noto, con il nuovo reato si mira infatti a punire chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.
Con tale previsione normativa, il legislatore ha quindi inteso combattere il fenomeno illecito comunemente noto con l’espressione di “bandi fotografia”, che non risultava adeguatamente sanzionato ad opera del preesistente reato di “Turbata libertà degli incanti” di cui all’art. 353 del medesimo Codice penale.
La notizia è interessante, tuttavia, anche in quanto le presunte fattispecie di reato avrebbero riguardato, tra l’altro, l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – ovverosia il MEPA di Consip – il cui utilizzo è ormai divenuto obbligatorio (come noto) per tutte le amministrazioni che intendano procedere all’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
I vantaggi del ricorso al MEPA – soprattutto in termini di semplificazione e di complessivo efficientamento del processo d’acquisto – sono oggettivi ed assolutamente apprezzabili, ma la vicenda appena riferita dimostra come tale strumento possa portare con sé anche qualche fragilità.
Nella notizia riferita dal Corriere della sera gli arrestati avrebbero infatti alterato il funzionamento del MEPA facendo aumentare senza motivo i prezzi di offerta dei materiali proposti; non si tratta, tuttavia, dell’unico uso distorsivo al quale il MEPA potrebbe essere piegato.
Solo per fare qualche esempio, si noti come l’art. 328, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 (che, peraltro, disciplina il Mercato elettronico in via generale e non sin riferisce esclusivamente al MEPA di Consip) prevede che nel caso di richiesta di offerta … la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'articolo 70, comma 1, del codice.
Tale disposizione (che concerne, testualmente, la sola fase di presentazione delle offerte) non riguarda invece i termini di consegna del bene o del servizio acquisibile sul MEPA; con la conseguenza che, ad esempio, ove l’acquisizione riguardi un software da personalizzare per le specifiche esigenze della PA, la previsione di un termine di consegna eccessivamente ristretto escluderebbe, ab origine, tutti quei concorrenti che non fossero in possesso di un prodotto personalizzato già prima di ricevere la c.d. Richiesta di Offerta.
Il MEPA dovrebbe insomma rappresentare un’effettiva opportunità, sia per le amministrazioni (che possono vedere di molto ampliato il numero dei concorrenti alle proprie procedure) sia per le imprese, che potrebbero contare su nuove, reali possibilità di offrire i propri prodotti e servizi alla p.a. Affinché tale strumento possa rappresentare davvero un’opportunità, per amministrazioni ed imprese, sembra tuttavia particolarmente importante che un’attenta vigilanza venga realizzata sulle reali dinamiche di acquisto che in tale contesto possono venirsi a realizzare.
(*) Responsabile della Sezione Monitoraggio appalti di servizi e forniture della Regione Umbria. Il presente contributo, a carattere divulgativo, costituisce espressione della libera opinione dell’autrice, si configura quale semplice analisi di studio liberamente apprezzabile dai lettori – che rimangono pertanto responsabili in via esclusiva per le proprie decisioni e conseguenti scelte operative – e non impegna né riguarda in alcun modo l’Amministrazione regionale (versione definitiva completata e pubblicata in www.appaaltiecontratti.it in data 1 luglio 2013).
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