Min. Lavoro: ulteriori chiarimenti sul lavoro accessorio
Il Ministero del Lavoro, alla luce delle modifiche introdotte dal D.M. 76/2013 anche sul lavoro accessorio, interviene con propria nota ( la n° 12695/2013) e detta nuovi chiarimenti in merito a tale istituto e all’utilizzo dei voucher.
Nella nota, tra i vari chiarimenti illustrati, viene ribadito che, in caso di utilizzo dei voucher, può essere applicata la maxi sanzione solo se manca la comunicazione preventiva di attivazione Inps/Inail.
La mancata remunerazione di alcune giornate di lavoro non potrà dare luogo all'irrogazione della maxi sanzione, in presenza della comunicazione preventiva agli Istituti.
Si ricorda che, il D.L. 76/2013, all’art. 7, co. 2, lettere e) ed f), ha apportato una importante modifica all’art. 70, co. 1 del Dlgs 276/2003, con l’eliminazione delle parole “di natura meramente occasionale”. Questa eliminazione risolve, di fatto, le diatribe interpretative, nate nel corso degli anni, circa l’occasionalità della prestazione. In sostanza, ora, rimane quale unico parametro di riferimento per tali prestazioni, il limite dei 5.000 euro netti complessivi nell’anno solare che il prestatore di lavoro occasionale può raggiungere (sono 3.000 per l’anno 2013 per i titolari di prestazioni integrative e di sostegno al reddito) e 2.000 euro netti per i singoli committenti di lavoro occasionale se questi operano nei settori del commercio e/o professionali.
La nota 12695/2013
http://www.consulentidellavoro.it/pdf/MIN_LAVORO_Nota12lug2013_n12695.pdf
Fonte:
http://www.consulentidellavoro.it/browse.php?mod=article&opt=view&id=13225
Per saperne di più:
- Blog di Cosimo Martella
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