Le regole UE sugli appalti valgono anche per le associazioni di volontariato

letto 1341 voltepubblicato il 03/05/2014 - 12:15 nel blog di Rita Pastore, in Osservatorio Spending Review

Le regole comunitarie sugli appalti pubblici valgono anche nei casi in cui le PP.AA. si rivolgono a un'associazione di volontariato come la Croce Rossa Italiana per il servizio di trasporto sanitario. Tale principio è stato ribadito il 30 marzo 2014 dall'Avvocato generale della Corte Ue - Nils Wahl (causa C-113/13) - ed è valido anche se le associazioni sono senza fine di lucro e il servizio sia fornito da volontari non retribuiti.

Ciò che conta, infatti, è l'attività svolta: poichè i servizi di trasporto sanitario dei pazienti sono attività economiche svolte a titolo oneroso, anche se sotto forma di "mera copertura dei costi", le norme del Trattato sulla libera prestazione dei servizi e la direttiva 2004/18 sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e eservizi devono essere applicate.

Il Consiglio di Stato italiano aveva posto un quesito pregiudiziale alla Corte di Giustizia in riferimento a una controversia tra una ASL e due coperative che contestavano la concessione della fornitura di servizi di trasporto a due associazioni senza l'espetamento di una gara. L'art. 75-ter della L. R. n. 41 del 7 dicembre 2006 della Regione Liguria, infatti, prevede che tale servizio sia assicurato direttamente dalle Asl con mezzi propri o attraverso associazioni di volontariato o altri enti pubblici, a fronte di un rimborso spese. In tal modo, però, si operano restrizioni alla libera concorrenza.

Inoltre, ai fini di una riduzione dei costi e di una maggiore efficacia dei servizi suddetti, l'Avvocato generale ha ribadito che anche se un appalto non raggiunge una soglia idonea per l'applicazione della procedura Ue di aggiudicazione, in presenza di un interesse transfrontaliero, il "diritto primario dell'Unione rimane applicabile". Le PP.AA. aggiudicatrici devono rispettare i principi di non discriminazione in base alla nazionalità, per cui non possono avvalersi dell'assunto che le aziende con sede in altri Stati non possano fornire un servizio adeguato.

Per approfondimenti: