Appalti pubblici e legalità: la formula della corruzione
Il problema irrisolto dell’illegalità negli appalti pubblici (*)
Il problema dell’illegalità, comune e di stampo mafioso, nell’affidamento e nella gestione degli appalti pubblici rappresenta un nodo tutt’oggi irrisolto per il nostro Paese.
È stato sottolineato, anche di recente, che la criminalità ha un effetto negativo, in generale, sugli investimenti, e, più in particolare, su quelli provenienti dall’estero[i]. È stato rilevato che, utilizzando l’indicatore Doing Business[ii] (che fornisce una sintesi della qualità dell’ambiente istituzionale) e considerando il grado di penetrazione criminale nel territorio, si stima che, a parità di altre condizioni, se le istituzioni italiane fossero state qualitativamente simili a quelle dell’area dell’euro, tra il 2006 e il 2012 i flussi di investimento esteri in Italia sarebbero risultati superiori del 15% (quasi 16 miliardi di euro) rispetto agli investimenti diretti che sono stati effettivamente attratti in quel periodo[iii].
È stato inoltre sottolineato che, oltre a quello finanziario, anche il capitale umano – risorsa essenziale per la crescita economica di lungo periodo – risente della presenza criminale: la diffusione della criminalità organizzata tende infatti a ridurre i rendimenti relativi dell’istruzione, disincentivando, per tale via, gli investimenti in capitale umano[iv]. Oltre a ciò, la presenza di una rete criminale capillare influisce anche sulla qualità degli amministratori pubblici locali, e ciò, a sua volta, influenza la quantità e la qualità degli investimenti nelle aree coinvolte.
Le predette evidenze confermano quindi che i costi – diretti ed indiretti – derivanti dall’illegalità negli appalti pubblici sono estremamente elevati, e richiedono pertanto risposte decise nonché un coinvolgimento convinto di tutti i potenziali attori[v].
La formula della corruzione
Eminenti analisti delle politiche pubbliche hanno da tempo evidenziato che “l’imponente stratificazione di norme regionali, statali, comunitarie che negli ultimi decenni ha caratterizzato la regolazione delle procedure di contrattazione pubblica in Italia si è tradotta nella sperimentazione di un vasto campionario di meccanismi di programmazione, aggiudicazione e gestione degli appalti, ma nessun di essi si è dimostrato impermeabile alla corruzione” [vi].
In questo senso, è stato sottolineato che, nel nostro Paese, nel settore degli appalti pubblici si è verificata una maggiore sovrapposizione di norme rispetto a quanto avviene in altri paesi, e che proprio questo può aver favorito una maggiore elusione di quelle medesime norme[vii].
Le occasioni di corruzione sono state poi rappresentate integrando la seguente formula di Klitgaard[viii]:
C=M+D-I-R
in cui il livello di corruzione (C) dipende dalla diffusione di rendite legate alla presenza di poteri monopolistici esercitati dagli agenti pubblici (M), ai quali si somma il grado di discrezionalità (D) con la quale viene decisa l’allocazione ai privati dei diritti di proprietà su tali rendite. A tali fattori occorre sottrarre la circolazione di informazioni (I) relative alle caratteristiche del processo di allocazione, che ne riflette il grado di trasparenza, ed il vincolo di “responsabilizzazione” (R) degli agenti pubblici, indotto sia dall’efficacia dei meccanismi formali di controllo (la severità delle sanzioni – penali, amministrative, contabili e politiche – nonché la probabilità di incorrervi), sia dalle barriere morali interiorizzate o dalla forza della pressione sociale[ix].
In questa prospettiva, le occasioni di corruzione si fanno più allettanti quando:
- si moltiplicano le rendite offerte da agenti pubblici che operano con criteri discrezionali;
- vi sono scarsi controlli, in un contesto ad alta opacità[x].
Una cassetta degli attrezzi sovrabbondante?
Nella storia del nostro Paese - fortemente permeata dall’idea che il diritto costituisca la sola ed unica chiave per la lettura della realtà e per la soluzione dei relativi problemi[xi] - non manca certo un’ampia serie di strumenti normativi, predisposta ai fini del contrasto all’illegalità, comune e mafiosa, nel procedimento per l’affidamento degli appalti pubblici.
Proprio per la loro molteplicità e complessità, nel corso della presente relazione non verranno pertanto analizzati tutti i predetti strumenti, tra i quali possono essere ricordati, ancorché a titolo non esaustivo:
- i patti di integrità[xii];
- le white lists[xiii];
- le black lists[xiv];
- i reati incidenti sulla moralità professionale dei concorrenti[xv];
- la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi dagli amministratori[xvi];
- le stazioni uniche appaltanti[xvii];
- le norme in materia di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi[xviii];
- il rating di legalità[xix];
- la tracciabilità dei flussi finanziari[xx].
Verranno quindi esaminati soltanto alcuni specifici strumenti normativi, al fine di tracciare – sinteticamente – una riflessione non tanto delle relative caratteristiche giuridiche ma, piuttosto, del loro impatto rispetto ai fenomeni corruttivi e, più in generale, rispetto ad alcune manifestazioni di illegalità che si manifestano nell’affidamento dell’appalto pubblico.
La normativa anticorruzione e la trasparenza totale
Come già accennato, la circolazione delle informazioni relative ai procedimenti di affidamento degli appalti ed il relativo grado di trasparenza costituiscono fattori che, alla luce della citata formula di Klitgaard, possono efficacemente contribuire a far diminuire il livello della corruzione.
Ed in effetti, il legislatore è recentemente intervenuto in subjecta materia sia mediante l’adozione di un testo organico sulla trasparenza[xxi], sia mediante alcune disposizioni contenute nel testo emanato in tema di prevenzione e di repressione della corruzione[xxii]: nelle norme dettate in materia di contrasto alla corruzione è stato previsto, in particolare, che le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare all’interno dei propri siti web istituzionali anche un’ampia e dettagliata serie di informazioni relative all’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture[xxiii]. Tali informazioni debbono essere pubblicate ciascun anno, entro il 31 gennaio, in un formato digitale aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Oltre a ciò, le amministrazioni devono trasmettere tali informazioni all’ANAC[xxiv], che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. A sua volta, entro il 30 aprile di ciascun anno, l’ANAC trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le predette informazioni in formato digitale aperto, ed, in caso di inadempimento, l’ANAC può procedere all’applicazione, a carico della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria[xxv].
La norma ha avuto certamente il pregio di contribuire alla trasparenza totale delle informazioni relative alle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni, sia a quelle riferite propriamente agli appalti pubblici, sia a quelle riferite a spese diverse, quali ad esempio, le spese economali o i trasferimenti disposti a favore delle società collegate alla stazione appaltante nell’ambito del modello dell’in house providing[xxvi].
Ciò nonostante, non si può non evidenziare una obiettiva sovrapposizione tra due testi normativi – il decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di trasparenza, e la legge n. 190 del 2012, sull’anticorruzione – che recano disposizioni simili, ma non coincidenti, e che prescrivono, a carico delle stazioni appaltanti, una serie di adempimenti non unificabili, a tutto scapito del principio di unicità e di omogeneità dei dati pubblicati.
Ciò, peraltro, sino al paradosso per cui alcuni provvedimenti debbono essere pubblicati in forza di una fonte normativa ma non in forza dell’altra: basti pensare, ad esempio, alle determinazioni a contrarre adottate ex articolo 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006 – relative alle procedure di affidamento senza previa pubblicazione di un bando di gara – la cui pubblicazione è stata espressamente prevista dalle norme in materia di trasparenza[xxvii] ma non, specificamente, dalle disposizioni in tema di anticorruzione.
Vi è poi un’ingenuità di fondo, rivelata esplicitamente dalla stessa formulazione letterale della norma: quella per cui le spese pubbliche sarebbero soggette al controllo da parte di “tutti i cittadini”. Se è vero che, in base alla richiamata formula di Klitgaard, la circolazione di informazioni e la trasparenza costituiscono un fattore deterrente alla corruzione, nondimeno l’analisi delle politiche pubbliche ha da tempo evidenziato lo scarso peso esercitato, di fatto, da parte del corpo elettorale sulle politiche pubbliche[xxviii]. La trasparenza ed il controllo diffuso sono quindi elementi sì essenziali, ma non sufficienti, poiché occorre comunque la compresenza di efficaci meccanismi istituzionali di controllo ed a carattere sanzionatorio.
I controlli antimafia
Un ulteriore strumento sul quale appare ancora oggi importante riflettere è quello dei controlli antimafia[xxix], tra i quali vanno annoverate:
- la comunicazione antimafia, consistente nella certificazione circa la sussistenza di una delle specifiche cause di decadenza, sospensione o divieto disciplinate dalla normativa vigente[xxx], ai fini dell’affidamento di contratti il cui valore complessivo superi i 150.000 euro[xxxi];
- l’informazione antimafia, consistente nell’attestazione della sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto disciplinate dalla normativa vigente[xxxii] nonché nell’attestazione della sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle imprese interessate[xxxiii]; le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare tali controlli per l’affidamento di contratti il cui valore complessivo sia pari o superiore a quello determinato in attuazione delle direttive comunitarie[xxxiv].
Tali tradizionali strumenti di controllo contro la criminalità organizzata presentano sia elementi di forza sia, obiettivamente, alcune criticità.
In primo luogo, occorre notare come sia ancora ampia la sfera di esenzione dall’effettuazione dei controlli, nella misura in cui la correlativa normativa prevede che le comunicazioni antimafia vadano richieste esclusivamente per i contratti il cui valore complessivo superi i 150.000 euro[xxxv].
Oltre a ciò, si può notare che lo strumento delle comunicazioni rappresenta, di fatto, un metodo di controllo a carattere essenzialmente documentale, ed in quanto tale, superabile da parte delle organizzazioni mafiosa, che eviteranno di porre ai vertici delle imprese controllate i soggetti a carico dei quali siano presenti le situazioni di decadenza codificate dalla normativa.
Per converso, le informazioni antimafia hanno il pregio di essere uno strumento a carattere non meramente documentale ma, piuttosto, fondato sugli accertamenti investigativi, consentendo in tal modo un’efficace tutela contro la penetrazione mafiosa nell’appalto, anche a prescindere dalla commissione di specifici fatti di reato.
Proprio tale dinamicità delle informative impone, tuttavia, il dispiegamento di un’importante mole di forze che possano realizzare effettive indagini circa l’esistenza dei predetti tentativi di infiltrazione mafiosa nell’appalto e, più in generale, nell’economia del territorio di riferimento.
La necessità di effettuare specifiche indagini, inoltre, richiede la possibilità di conoscere effettivamente le dinamiche presenti all’interno di ciascun appalto: ciò che appare assolutamente essenziale, è infatti la “conoscenza del cantiere”, ovverosia delle imprese che effettivamente vi entrano e vi lavorano, a prescindere dal soggetto che si sia formalmente aggiudicato la gara.
Propri tale capillare conoscenza del cantiere – già prevista, peraltro, dalla normativa contenuta nel codice dei contratti pubblici, all’interno di una norma tuttavia sovente disapplicata dalle stazioni appaltanti[xxxvi] – può consentire un controllo efficace sulle reali dinamiche dell’appalto.
Per un’efficace implementazione dei controlli antimafia, è dunque assolutamente essenziale che le stazioni appaltanti effettuino, con il massimo scrupolo, non solo i controlli antimafia, ma anche un attento controllo del cantiere; parimenti, occorrerà che le verifiche antimafia siano capillarmente effettuate da parte delle forze di polizia, anche mediante l’accesso ai cantieri, al fine di verificare quali siano le imprese che, a prescindere dall’aggiudicazione dell’appalto e dai subappalti formalmente autorizzati, realizzano l’opera pubblica[xxxvii].
I “bandi fotografia” e le clausole escludenti
Uno strumento che potrebbe avere una rilevante efficacia ai fini del contrasto all’illegalità negli appalti pubblici è quello che mira a punire penalmente la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. È infatti perseguibile:
chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione[xxxviii].
La predetta fattispecie si differenzia rispetto al delitto di turbata libertà degli incanti[xxxix], che punisce:
chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.
La sostanziale differenza tra le due disposizioni consiste nella circostanza per cui il reato di turbata libertà degli incanti punisce la turbativa che si viene a realizzare nel corso dello svolgimento dell’asta pubblica, mentre il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente è finalizzato a punire le condotte turbative che si verificano prima della gara, ovverosia durante la fase procedimentale nel corso della quale viene stabilito il contenuto del contratto e del relativo bando di gara, ed è così possibile condizionare l’esito dell’intera procedura: si tratta del fenomeno conosciuto con il termine di “bandi fotocopia”[xl] o “bandi fotografia”.
Il maggior pregio dell’innovazione normativa legata all’introduzione del reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente è legato allo sforzo del legislatore di porre in luce la dimensione “dinamica” dell’appalto, ovverosia quel complesso di attività finalizzate a condizionare la procedura sin dalla sua originaria ideazione, e quindi ben prima dell’espletamento dell’asta pubblica.
L’efficacia reale delle norme che puniscono i “bandi fotografia” è demandata ad una serie concomitante di fattori positivi, tra i quali spicca l’esistenza di un apparato investigativo che sappia cogliere i segnali dell’assenza di una concorrenzialità effettiva anche in presenza di bandi di gara pubblicati a norma di legge. È infatti ben possibile che “le carte” siano – ancorché in presenza di bandi fotografia – perfettamente in regola ed in linea con la vigente normativa in materia di appalti pubblici, mentre ciò che occorrerebbe cogliere è l’insieme di elementi che conducono, di fatto, ad una procedura solo formalmente concorrenziale.
°*°
Si è ampiamente accennato al fatto che, secondo la già menzionata formula di Klitgaard, il livello di corruzione è tanto più elevato quanto maggiore è il potere attribuito agli agenti pubblici e quanto è maggiore il grado di discrezionalità che essi possono esercitare. Per converso, la corruzione diminuisce al crescere della trasparenza ed all’aumento del c.d. vincolo di “responsabilizzazione” che grava a carico degli agenti pubblici, vincolo che deriva, tra l’altro, dalla severità delle sanzioni – penali, amministrative, contabili e politiche – nonché dalla seria probabilità di incorrervi.
In questa prospettiva, la corruzione è quindi più elevata quando – in un contesto ad alta “opacità” – i controlli sono scarsi e non vi è un’elevata probabilità di incorrere nelle sanzioni previste (ancorché in numero elevatissimo) dall’ordinamento giuridico.
Una seria politica di contrasto all’illegalità negli appalti sembra dunque richiedere non già l’adozione di nuove ed ulteriori normative, ma, piuttosto una seria ed efficace implementazione delle misure già vigenti, e ciò sia effettuando maggiori controlli, sia prestando una più viva attenzione alle effettive dinamiche che caratterizzano l’affidamento e l’esecuzione delle commesse pubbliche.
NOTE
[i] Dati esposti da VISCO, nel documento dal titolo Contrasto all’economia criminale: precondizione per la crescita economica, illustrato nel corso del Convegno organizzato da Banca d’Italia – Fondazione Cirgis, a Milano, il 7 novembre 2014. Il testo integrale del documento è consultabile in: https://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2014/visco-071114/visco-0... .
[ii] Il Doing Business è l’indagine che il Gruppo Banca Mondiale svolge dal 2003 per offrire una misura quantitativa del business environment in cui operano le piccole e medie imprese: sul tema si veda http://www.cipecomitato.it/it/in_primo_piano/doing_business.html che, per ulteriori informazioni, rinvia, a sua volta, a www.doingbusiness.org .
[iii] VISCO, Contrasto all’economia criminale cit., che rinvia a BORIN, CRISTADORO e MATTEVI, Investimenti diretti esteri e qualità delle istituzioni, Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza, settembre 2014.
[iv] VISCO, Contrasto all’economia criminale cit., che a sua volta cita CONIGLIO, CELI e SCAGLIUSI, rganized crime, migration and human capital formation: evidence from the South of Italy, Università degli Studi di Bari, Southern Europe Research in Economic Studies, Working Paper, 2014.
[v] VISCO, Contrasto all’economia criminale cit., che rimanda a BROLLO, NANNICINI, PEROTTI e TABELLINI, The political resource curse, American Economic Review, 2013; BUONANNO, PRAROLO e VANIN, Organized crime and electoral outcomes in Sicily, Università di Bologna, Dipartimento Scienze Economiche, Working Paper, settembre 2014.
[vi] Così VANNUCCI, Il lato oscuro della discrezionalità. Appalti, rendite e corruzione, in COMPORTI (A cura di), Le gare pubbliche: il futuro di un modello, Napoli, 2011, p. 274.
[vii] VANNUCCI, Il lato oscuro cit., p. 274, che sul punto cita GOLDEN, PICCI, Corruption and the Management of Public Works in Italy, in ROSE-ACKERMAN (A cura di), International Handbook of Economic Corruption, 2006.
[viii] KLITGAARD, Controlling corruption, Berkley and Los Angeles, University of California Press, 1988; KLITGAARD, International cooperation against corruption, in Finance & Development, marzo, 1988, 3-6, nella citazione contenuta in VANNUCCI, Il lato oscuro cit., p. 274.
[ix] VANNUCCI, Il lato oscuro cit., p. 271.
[x] VANNUCCI, Il lato oscuro cit., p. 272.
[xi] Illuminante è, a tale proposito, la ricostruzione dell’amministrazione post-unitaria delineata in MELIS, Storia dell’amministrazione italiana, Bologna, 1996, p. 203 segg.
[xii] L’articolo 1, comma 17 della legge 190 del 2012 prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.
[xiii] L’istituto delle white list è stato recentemente disciplinato all’articolo 29 del decreto legge n. 90 del 2014, che ha sostituito il comma 52 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2012.
[xiv] Articolo 37 del decreto legge n. 78 del 2010.
[xv] Articolo 38, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 163 del 2006.
[xvi] Decreto legge n. 29 del 2012, che ha, tra l’altro, modificato quanto già previsto dal decreto legge n. 1 del 2012.
[xvii] Articolo 13 della legge n. 136 del 2010.
[xviii] Decreto legislativo n. 39 del 2013.
[xix] Decreto legislativo n. 231 del 2001, recentemente modificato anche dalla legge n. 190 del 2012.
[xx] Articoli 3 e 6 della legge n. 136 del 2010.
[xxi] Decreto legislativo n. 33 del 2013, recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
[xxii] Legge n. 190 del 2012, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
[xxiii] Articolo 1, comma 32 della legge n. 190 del 2012.
[xxiv] Ai sensi dell’articolo 19 del decreto legge n. 90 del 2014, i compiti e le funzioni in precedenza svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono stati trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
[xxv] Ai sensi dell’articolo 6, comma 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006, i soggetti ai quali è richiesto di fornire informazioni o documenti sono sottoposti, con provvedimento dell’Autorità, alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri.
[xxvi] Si vedano, in merito, le Frequently Asked Questions relative all’articolo 1 della legge n. 190 del 2012, consultabili in www.avcp.it .
[xxvii] Articolo 37, comma 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013.
[xxviii] HOWLETT, RAMESH, Come studiare le politiche pubbliche, Bologna, 2003, p. 58.
[xxix] Disciplinati dal decreto legislativo n. 159 del 2011, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. In tema si veda anche CISTERNA, DE SIMONE, FRATTASI, GAMBACURTA, Codice antimafia, Santarcangelo di Romagna, 2013.
[xxx] Articolo 84, comma 2, ed articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
[xxxi] Articolo 83, comma 3 del decreto legislativo n. 159 del 2011. In materia di appalti pubblici, tutti i valori vanno considerati al netto dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
[xxxii] Articolo 84, comma 3, ed articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
[xxxiii] L’articolo 84, comma 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011 prevede, inoltre, che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell'informazione antimafia interdittiva sono desunte anche dagli accertamenti disposti dal prefetto avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno.
[xxxiv] Il regolamento (CE) n. 1336 del 2013 adottato dalla Commissione europea ha disposto, da ultimo, che le soglie di rilievo comunitario sono fissate in:
- euro 134.000 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da autorità governative centrali (ministeri, enti pubblici nazionali);
- euro 207.000 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità governative centrali;
- euro 5.186.000 euro per gli appalti pubblici di lavori.
[xxxv] Articolo 83, comma 3 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
[xxxvi] L’articolo 118, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 163 del 2006 prevede infatti che è fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Altre disposizioni dettate dalla medesima logica di conoscenza effettiva del cantiere, sono quelle contenute all’articolo 4 (Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali) ed all’articolo 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri) della legge n. 136 del 2010.
[xxxvii] Il subappalto non autorizzato è sanzionato penalmente dall’articolo 21 della legge n. 646 del 1982, nota anche come “legge Rognoni – La Torre”.
[xxxviii] Articolo 353-bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) del codice penale, introdotto con l’articolo 10 della legge n. 136 del 2010.
[xxxix] Articolo 353 (Turbata libertà degli incanti) del codice penale. La norma prevede sanzioni differenziate se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, e dispone che le pene si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.
[xl] VANNUCCI, Il lato oscuro cit., p. 279.
(*) Ilenia Filippetti è Avvocato e Responsabile della Sezione Monitoraggio appalti di servizi e forniture della Regione Umbria. Il presente contributo, a carattere divulgativo, è la sintesi della Relazione illustrata nel corso del Convegno “Legalità: una svolta per tutte” organizzato dalla CGIL e voltosi in Umbria il 19 novembre 2014. Il contributo, pubblicato dalla rivista online “Appalti e contratti” il 19 novembre 2014, costituisce espressione della libera opinione dell’autrice, si configura quale semplice analisi di studio liberamente apprezzabile dai lettori – che rimangono pertanto responsabili in via esclusiva per le proprie decisioni e conseguenti scelte operative – e non impegna in alcun modo l’Amministrazione regionale (versione definitiva completata in data 18 novembre 2014).
- Blog di Ilenia Filippetti
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1 commento
Analisi e proposta esemplificativa
Perfetta la analisi del complesso mondo che circonda gli appalti pubblici e di tutte le conseguenze negative che scaturiscono da una applicazione spesso distorta di farraginose e talvolta contrastanti regole. Alcuni anni fa scrissi una nota ed una proposta di regole, forse semplicistiche, per tentare di affrontare la soluzione del problema....vi invito a leggerla...potrebbe essere una idea da attuare. La nota Leggi autoconsistenti e Gare pubbliche http://www.attilioaromita.com/2013/05/leggi-autoconsistenti-e-gare-pubbliche.html forse merita di essere presa in considerazione