La mancata indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale non esclude dall'affidamento

letto 1693 voltepubblicato il 06/03/2015 - 20:36 nel blog di Ilenia Filippetti, in FORUM APPALTI, Barcamp "InnovatoriPA", Integrità, Osservatorio Spending Review

Nell’affidamento dei servizi di cui all’Allegato IIB l’indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale non può ritenersi imposta a pena di esclusione ai sensi degli articoli 86, comma 3-bis e 87, comma 4 del Codice dei contratti pubblici. L’obbligo di indicare tali oneri potrebbe essere previsto nella lex specialis di gara ma, ove manchi tale decisione assunta in “autovincolo”, il concorrente sarà tenuto a specificarli esclusivamente nell’eventuale procedimento per la verifica dell’anomalia dell’offerta.
È questo il principio ribadito - in conformità alla consolidata giurisprudenza amministrativa - da  una recente pronuncia del Consiglio di Stato.