Appalti pubblici: breve rassegna dei principali strumenti normativi contro mafia e corruzione

letto 4195 voltepubblicato il 26/07/2015 - 11:51 nel blog di Ilenia Filippetti, in FORUM APPALTI, Integrità, Osservatorio Spending Review

 

 

 

Appalti pubblici: breve rassegna dei principali strumenti normativi contro mafia e corruzione

di Pierdanilo Melandro e Ilenia Filippetti

Le indicazioni riportate nel presente documento costituiscono la sintesi delle principali questioni affrontate nel corso del seminario “Appalti pubblici: i nuovi adempimenti operativi per le verifiche antimafia e per l’anticorruzione” svoltosi a Spoleto il 7 luglio 2015, organizzato dall’Associazione Forum Appalti, libera associazione di fatto, apartitica, apolitica e senza scopo di lucro.
L’Associazione si propone di diffondere e promuovere lo cambio di informazioni, esperienze ed opinioni in materia di diritto amministrativo e di appalti, con una particolare attenzione ai temi dell’innovazione e dell’e-procurement e promuove numerose attività tra le quali l’organizzazione di seminari, l’istituzione di gruppi di studio e la pubblicazione di ricerche.

Quali sono le principali norme del “sistema anticorruzione” applicabili all’affidamento di appalti pubblici?

Agli appalti pubblici sono applicabili, in primo luogo, le seguenti disposizioni contenute all’articolo 1 della legge 190/2012:
Comma 32. Con riferimento ai procedimenti di [scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi] le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: 
-    la struttura proponente; 
-    l’oggetto del bando; 
-    l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
-    l’aggiudicatario; 
-    l’importo di aggiudicazione; 
-    i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
-    l’importo delle somme liquidate. 
Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre [all’Autorità nazionale anticorruzione]. 
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. 
Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni [all’Autorità Nazionale Anticorruzione] che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. 
Entro il 30 aprile di ciascun anno [l’Autorità Nazionale Anticorruzione] trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. 
Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Comma 34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.

È importante sottolineare che l’art. 6, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 sanziona l’omesso invio di informazioni e dati all’ANAC:

Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi (..) sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri.

Per quanto concerne l’applicazione pratica delle sopra richiamate disposizioni, merita ricordare quanto dettagliatamente previsto nei seguenti documenti:

  • Deliberazione ANAC del 22 maggio 2013 n. 26 - Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 
  • Comunicato ANAC del 22 maggio 2013 - Indicazioni operative per  l’attuazione della Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013, con Specifiche tecniche per la  pubblicazione dei dati 
  • Comunicato ANAC del 12 gennaio 2015 - Modalità operative relative all’anno 2015 per adempiere agli obblighi previsti all'art.1 comma 32 Legge n. 190/2012 

Una sintesi delle indicazioni contenute nei predetti documenti è consultabile sul sito ANAC nelle FAQ relative alla legge 190/2012.

Indicazioni importanti in tema di contrasto alla corruzione negli appalti pubblici sono contenute anche all’interno dei seguenti documenti:

  • Piano Nazionale Anticorruzione approvato da ANAC l’11 settembre 2013.
  • Comunicato ANAC del 13 luglio 2015 - Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2015-2017.

Anche la mancata adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione è sanzionabile ai sensi dell’art. 19, co. 5 d.l. n. 90/2014, per il quale:
l'Autorità nazionale anticorruzione ... b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

Con Regolamento ANAC del 9 settembre 2014 è stato disciplinato l’esercizio del potere sanzionatorio della medesima Autorità Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza e dei Codici dì comportamento e con Regolamento del 15 luglio 2015 è stato disciplinato l'esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33/2013.

Quali sono le incompatibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici?

Ai sensi dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici:
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 codice di procedura civile.

A sua volta, l'articolo 51 codice di procedura civile prevede che:
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Oltre a ciò, l’art. 35-bis del decreto legislativo n. 165/2001 in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, introdotto dall'art. 1, comma 46, legge n. 190 del 2012, prevede che:
1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione:
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

 

Quali sono le disposizioni in materia di conflitto di interessi applicabili al Responsabile del procedimento?
L’art. 6-bis L. 241/1990 recante norme in materia di conflitto di interessi dispone che:
Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
 

Quale norma punisce il fenomeno dei “bandi-fotografia”?
Ai sensi dell’art. 353-bis codice penale (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente):
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le molalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
 

In quali casi opera l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria?
Ai sensi dell’art. 361 codice penale (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale):
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro. 
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. 
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

 

Che cos’è e come funziona il sistema SICEANT? 
La normativa antimafia contenuta nel d.lgs. 159/2011 prevede che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende vigilate dallo Stato debbano acquisire idonea documentazione informativa, relativamente alle aziende ed ai soggetti con cui intendono stipulare contratti, circa:

  • la sussistenza di una delle cause di decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 attraverso il rilascio delle comunicazioni antimafia,
  • la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 e art. 91 del d.lgs. 159/2011 attraverso il rilascio delle informazioni antimafia,

avendo come criterio di riferimento quello della competenza territoriale. 
Si.Ce.Ant (Sistema Certificazione Antimafia) è il progetto – attualmente avviato in via sperimentale – che si propone di rendere maggiormente efficiente l'azione dello Stato contro la criminalità organizzata semplificando ma, soprattutto, migliorando i tempi del processo di rilascio delle comunicazioni antimafia alle amministrazioni e agli enti che ne fanno richiesta.
Per utilizzare il Si.Ce.Ant le stazioni appaltanti devono seguire le istruzioni scaricabili al link – presente sul sito internet della Prefettura territorialmente competente – denominato: “Descrizione del flusso di accreditamento” per la registrazione degli utenti utilizzatori del predetto sistema Si.Ce.Ant.

Quali certificati è possibile acquisire, attualmente, con il sistema SICEANT?
Attualmente il Sistema Si.Ce.Ant è attivo soltanto per il rilascio delle comunicazioni antimafia.

Il sistema SICEANT è attivo presso tutte le Prefetture?
L’accreditamento al Sistema Si.Ce.Ant è attualmente possibile soltanto presso alcune Prefetture. Per conoscere i dettagli occorrerà pertanto consultare il sito internet della specifica Prefettura territorialmente competente. 

Quali certificati antimafia è possibile  acquisire attraverso AVCPASS? È possibile acquisire le informazioni antimafia attraverso AVCPASS?
Ai sensi della Deliberazione ANAC n. 111/2012, il Sistema AVCPASS rilascia il solo certificato relativo alle comunicazioni antimafia.

Che cosa sono le white lists e per quali attività sono obbligatorie?
Ai sensi dell’art. 1 comma 53 della legge 190/2012, sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
b) trasporto, anche transfrontaliero, e  smaltimento  di  rifiuti per conto di terzi; 
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
d) confezionamento, fornitura e trasporto di  calcestruzzo  e  di bitume; 
e) noli a freddo di macchinari; 
f) fornitura di ferro lavorato; 
g) noli a caldo; 
h) autotrasporti per conto di terzi; 
i) guardiania dei cantieri

Il medesimo articolo prevede, al comma 52, che per le predette attività imprenditoriali:
la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui [l’operatore economico] ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. 
52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

 

Le white lists sono obbligatorie?
Come appena notato, l’art. 1 comma 52 della legge 190/2012 prevede che:
la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria … è obbligatoriamente acquisita … attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori.
Per contro, il d.p.c.m. 18 aprile 2013 espressamente prevede, all’art. 2, comma 2, che: 
l’iscrizione negli elenchi è volontaria (..). 

Il periodo transitorio fissato dall'articolo 29, comma 2 del d.l. 90/2014, che consentiva alle stazioni appaltanti di stipulare contratti o autorizzare subappalti sulla base della sola presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi prefettizi da parte delle imprese è terminato il 24 giugno 2015. 

Nondimeno, con un emendamento presentato in sede di conversione del “decreto enti locali” (d.l. n. 78/2015) il periodo transitorio è stato riaperto fino all’avvio della Banca dati della documentazione antimafia previsto per il gennaio 2016, con la conseguenza che, fino a quella data, gli elenchi continuano ad essere facoltativi.

Che cos’è la norma antiracket e come si effettuano i relativi controlli?
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del decreto legislativo n. 163 del 2006:
sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: 
m-ter) … che, pur essendo stati vittime dei reati [di concussione] e [di estorsione] [commessi dalla criminalità organizzata], non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che [il fatto sia stato nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa].

Per quanto concerne i controlli, il medesimo articolo prevede che:
La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente [all’ANAC], la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio [all’interno delle Annotazioni riservate].
 

Quando si configura l’esistenza di reati incidenti sulla moralità professionale e come si effettuano le  verifiche?
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) decreto legislativo n. 163 del 2006:
sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: 
c) nei cui confronti:

  • è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
  • per reati gravi 
  • in danno dello Stato o della Comunità 
  • che incidono sulla moralità professionale; 

è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 
Ai sensi del comma 3 del medesimo art.  38:
in sede di verifica delle dichiarazioni .. le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
 

Che cos’è e come funziona il sistema CERPA?
Il sistema CERPA (CERtificati Pubbliche Amministrazioni) consente la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi.
La consultazione può avvenire per:

  • le acquisizioni d'ufficio di informazioni concernenti stati, qualità e fatti (art. 43 e 46 D.P.R. 445/2000)
  • i controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificati (art. 71 D.P.R. 445/2000) 
  • l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale (art. 28 D.P.R. 313/2002).

La consultazione può inoltre avvenire:

  • tramite un servizio di cooperazione tra sistemi informativi, previa stipula di una convenzione con il Ministero dell’Interno;
  • tramite richiesta rivolta agli uffici locali del casellario giudiziario inviata con Posta Elettronica Certificata (PEC). 

Fino al 30 giugno 2016 gli uffici locali del casellario giudiziario potranno rilasciare con PEC i certificati alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi che richiedano tali certificati tramite apposite istanze che:

  • dovranno riguardare un numero significativo di persone;
  • dovranno essere compilate attraverso un apposito software.

Che cosa sono e come si richiedono i certificati dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative derivanti da reato?
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 163 del 2006:
sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: 
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 [che disciplina la responsabilità amministrativa, derivante da reato, delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni].

La richiesta deve essere trasmessa all’ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica territorialmente competente in base alla sede della stazione appaltante. 

Che differenza c’è tra le misure del d.lgs. 231/2001 e quelle della legge 190/2012?
Secondo la determinazione ANAC n. 8/2015:
l’ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire:

  • il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa;
  • diversamente, la legge 190 è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

Che cosa sono e come funzionano le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese?
Ai sensi dell’art. 32 decreto-legge n. 90 del 2014:
Comma 1. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati … propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente:
a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto o della concessione; 
b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione.

Il comma 8 del medesimo articolo prevede inoltre che:
Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede… alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità … con il compito di svolgere funzioni dì sostegno e monitoraggio dell'impresa. 
A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.

In tema vanno ricordate anche le Nuove linee guida per l’applicazione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia del 28.01.2015 stipulate da ANAC e Ministero dell’Interno. 

Come sono rese note le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese?
Le misure straordinarie di cui all’art. 32 del d.l. 90/2014 (sia le proposte del Presidente ANAC, sia i provvedimenti prefettizi) sono liberamente accessibili in una sezione dedicata del sito internet di ANAC.
Con Comunicato ANAC del 23.06.2015 sono state inoltre fornite indicazioni in merito a:

  • inserimento nel casellario informatico dell’annotazione relativa al commissariamento già disposto a carico di un operatore  economico
  • annotazione relativa all'avvio del procedimento per la valutazione di  sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure straordinarie di  cui all’art. 32, nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva.

 

Autori:

Pierdanilo Melandro è Avvocato e funzionario di ITACA. Ilenia Filippetti è Avvocato e Responsabile della Sezione Monitoraggio appalti di servizi e forniture della Regione Umbria, nonché Presidente dell’Associazione Forum Appalti. Il presente contributo, a carattere divulgativo, costituisce espressione della libera opinione degli autori, si configura quale semplice analisi di studio liberamente apprezzabile dai lettori – che rimangono pertanto responsabili in via esclusiva per le proprie decisioni e conseguenti scelte operative – e non impegna in alcun modo le Amministrazioni di appartenenza degli autori (versione definitiva completata in data 21.07.2015).