BDAP non più il File XML all'ANAC (art 1, c32, della L.190/2012) ma tanti altri adempimenti informativi a carico delle P.A.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 12 maggio 2016
Modalita' di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni. (16A03984) (GU Serie Generale n.122 del 26-5-2016)
Tale Decreto sancisce un altro canale (anche se assolve per certi versi alcuni obblighi informativi) che le P.A. dovranno adoperare per la trasmissione dei loro bilanci e dei loro dati contabili .
Il BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) è una banca dati istituita, in attuazione del D.lgs. del 29/12/2011 n. 229 (l'articolo 1, comma 1 del predetto decreto, modificato dall'art.52 comma 4-bis del neo decreto trasparenza allarga l'ambito soggettivo di applicazione agli ulteriori soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche) per il Monitoraggio opere pubbliche, presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - Ragioneria Generale dello Stato che raccoglie i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali che le P.A. hanno l'obbligo di rendere disponibili mediante i sistemi informatizzati del MEF con cadenza almeno trimestrale, salvo differenti cadenze previste.
l BDAP recupera nel proprio archivio i dati che eredita dal CUP rilasciato dal DIPE presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal CIG rilasciato dall'ANAC tramite un collegamento tra CIG e CUP effettuato dal RUP il quale verifica anche il consolidamento degli stessi nella banca dati di destinazione con l'integrazione di informazioni mancanti e nella loro globabilità previsti nell'allegato “A” del DM. del 26 febbraio 2013 come da modalità operative esplicate dalla Circolare dell 8 aprile 2014 n.14
Lo schema definitivo del decreto di modifica del D.lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza), approvato in versione definitiva nel C.d.M. n. 117 del 16/05/2016 che sarà prossimamente pubblicato in G.U. la prevede tra le Banche Dati (ALLEGATO B) che dovranno centralizzare i dati di pubblicazione obbligatoria sui siti web istituzionali.
La modifica all'art. 37 ad opera dello stesso decreto stabilisce che l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 32, della L.190/2012 s'intende assolto attraverso l’invio dei medesimi dati alla "BDAP"
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