Spending review: la Corte Costituzionale dichiara illegittimi 2,2 miliardi di tagli del 2013

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 129 del 06/06/2016 ha dichiarato illegittima una parte del decreto Monti che tagliava 2,2 miliardi ai Comuni nel 2013. La Consulta ha dato ragione ai Comuni, che avevano contestato il carattere unilaterale e non preventivamente concertato del taglio fatto dal governo, sostenendo che si è trattato di decisioni assunte senza la partecipazione dei Comuni, e partendo dai costi intermedi: voce generica che include anche le spese per i servizi ai cittadini.
La sentenza fa riferimento in particolare al capitolo che riguarda le riduzioni al fondo sperimentale di riequilibrio e al fondo sperimentale per 2,250 miliardi di euro, laddove stabiliva che il riparto dei tagli spettava al ministero dell’Interno - attraverso un decreto di natura non regolamentare - e “in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal Siope”, cioè il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici.
Secondo i giudici “il mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Città e autonomie locali nella fase di determinazione delle riduzioni addossate a ciascun Comune” unita “alla mancanza di un termine per l’adozione del decreto ministeriale e alla individuazione dei costi intermedi come criterio base per la quantificazione dei tagli finanziari, comporta, infatti, la violazione degli articoli 3, 97 e 119 della Costituzione. Nessun dubbio - scrive la Consulta - che le «politiche statali di riduzione delle spese pubbliche possano incidere anche sull’autonomia finanziaria degli enti territoriali; tuttavia, tale incidenza deve, in linea di massima, essere mitigata attraverso la garanzia del loro coinvolgimento nella fase di distribuzione del sacrificio» e «non può essere tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni degli enti in questione».
Laddove gli enti territoriali pecchino di inerzia, tocca allo Stato intervenire d’ufficio e operare i tagli o i trasferimenti, ma questo non significa escludere a priori il coinvolgimento degli enti interessati; tanto più se il criterio adottato per i tagli è quello dei “consumi intermedi”, una definizione ampia nella quale possono rientrare - come facevano notare i giudici del Tar del Lazio a cui si erano rivolti i Comuni di Lecce e Andria in una prima fase del ricorso - sia le spese per il funzionamento amministrativo, e quindi eventuali sprechi, sia le spese sostenute per l’erogazione di servizi ai cittadini. In pratica, il decreto penalizzava proprio quelle amministrazioni comunali che «erogano più servizi, a prescindere dalla loro virtuosità nell’impiego delle risorse finanziarie». Va considerato, poi, che i tecnici consideravano oltre alle spese per il funzionamento della macchina pubblica anche quelle sostenute per i servizi, come i contratti per trasporto locale e gestione dei rifiuti. Paradossalmente è accaduto che i Comuni che hanno offerto più servizi siano stati maggiormente penalizzati rispetto ad altri.
Il Comune di Lecce, che è stato uno dei promotori del ricorso, ha fatto sapere che chiederà un risarcimento al governo per il taglio illegittimamente attribuito nel 2013 con il decreto Monti.
Per approfondimenti consulta la sentenza n. 129 del 06/06/2016: http://www.eius.it/giurisprudenza/2016/225.asp
- Blog di Rita Pastore
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