DIGITALIZZAZIONE DELLA PA - Commissione di inchiesta parlamentare (14/6/2016)

DIGITALIZZAZIONE DELLA PA - Commissione di inchiesta parlamentare (14/6/2016)
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CAMERA DEI DEPUTATI
DELIBERA 14 giugno 2016
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. (16A04670)
(GU n.142 del 20-6-2016)
Art. 1
Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sul
livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche
amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il
settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e' istituita, per
la durata di un anno, non prorogabile, una Commissione parlamentare
di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», per verificare il
livello di digitalizzazione e innovazione raggiunto nelle pubbliche
amministrazioni statali, regionali e locali, anche alla luce delle
spese pubbliche complessivamente destinate al settore delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), al fine di
raccogliere dati aggiornati e individuare possibili soluzioni, anche
legislative, per adeguare lo stato dell'innovazione e della
digitalizzazione della pubblica amministrazione al livello degli
altri Paesi europei.
2. E' compito della Commissione, in particolare:
a) verificare le risorse finanziarie stanziate ed il loro
utilizzo, nonche' la quantita', la tipologia e l'efficacia degli
investimenti effettuati nel corso degli anni nel settore delle ICT da
parte delle pubbliche amministrazioni statali regionali e locali,
anche al fine di individuare i possibili sprechi ed investimenti
errati;
b) effettuare una comparazione tra la spesa pubblica nel settore
delle ICT nei maggiori Paesi europei e l'Italia, nonche' un'analisi
sulle tendenze in atto;
c) esaminare, anche verificando i titoli di studio e il livello
di competenza dei diversi responsabili del settore delle ICT nelle
pubbliche amministrazioni, lo stato di informatizzazione attuale e il
livello di dotazione tecnologica raggiunto dalle pubbliche
amministrazioni statali, regionali e locali, con riferimento, tra
l'altro, al livello di reingegnerizzazione e automazione dei processi
e dei procedimenti amministrativi, all'utilizzo di software open
source, all'apertura dei dati e al loro utilizzo,
all'interoperabilita' e all'interconnessione delle banche di dati, al
livello di sicurezza e allo stato di attuazione del disaster recovery
e al livello di accettazione di pagamenti elettronici;
d) monitorare il livello di digitalizzazione e di investimento
nelle singole realta' regionali;
e) esaminare l'esistenza di possibili interventi di
razionalizzazione della spesa nel settore delle ICT.
Art. 2
Composizione
1. La Commissione e' composta da venti deputati nominati dal
Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei
componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di
un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma
1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o
qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti
della Commissione.
3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni
dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la
costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, e' eletto ai sensi dell'articolo
20, commi 2, 3 e 4, del regolamento della Camera dei deputati.
5. La Commissione, al termine dei propri lavori e ogniqualvolta ne
ravvisi la necessita', presenta una relazione alla Camera dei
deputati sulle risultanze delle indagini.
Art. 3
Poteri e limiti
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo
l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di
procedura penale.
2. La Commissione puo' richiedere agli organi e agli uffici della
pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi custoditi,
prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalita' di
cui all'articolo 1.
3. La Commissione puo' richiedere copie di atti e documenti
relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita'
giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e di
documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste a essa rivolte l'autorita' giudiziaria provvede
ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e di documenti
anche di propria iniziativa.
5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli
atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono
coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e dagli uffici
che li hanno trasmessi.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono
essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti
dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari fino al termine delle stesse.
7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano
le norme vigenti in materia. E' sempre opponibile il segreto tra
difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le
disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
Art. 4
Obbligo del segreto
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e
ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o
concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza
per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per
tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3
che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.
Art. 5
Organizzazione interna
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio
regolamento interno.
2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso
uno o piu' comitati, costituiti secondo le disposizioni del
regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione puo'
deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo
ritenga opportuno.
4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali
di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene
necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal
Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite
nel limite massimo di 50.000 euro, di cui 25.000 euro per l'anno 2016
e 25.000 euro per l'anno 2017, e sono poste a carico del bilancio
interno della Camera dei deputati.
Roma, 14 giugno 2016
La Presidente: Boldrini
- Blog di Simone Chiarelli
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