APPUNTI DI FORUM APPALTI: ma anche per ricorrere al MEPA occorrerà essere qualificati?
La formulazione letterale dell'art. 37, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.
Considerato che la Richiesta di Offerta all'interno del MEPA rientra nella categoria degli strumenti telematici di negoziazione, dalla predetta noorma sembra pertanto doversi dedurre che anche per le RdO avviate nel predetto Mercato elettronico occorrerà che le stazioni appaltanti siano in possesso di un'adeguata qualificazione da parte dell'ANAC.
Le nuove norme prescrivono, dunque, che per effettuare procedure di importo superiore alle soglie di 40.000 euro per servizi/forniture e di 150.000 euro per lavori, le stazioni appaltanti dovranno essere in possesso della necessaria qualificazione attribuita da ANAC.
Tali disposizioni, tuttavia, risultano in contrasto con la precisazione, contenuta al medesimo art. 37, secondo la quale restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa: se tali obblighi restano fermi, infatti, dovrebbe rimanere fermo il generale potere/dovere delle amministrazioni pubbliche di procedere (per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario) al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (art. 1, c. 450, legge n. 296/2006).
La disposizione non sembra essere coerente, inoltre, con quanto previsto all'art. 37, c. 3, d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza: CONSIP, infatti, ha natura giuridica di centrale di committenza nazionale e l'art. 37, comma 3 del nuovo codice non pone affatto specifiche limitazioni quanto allo strumento messo a disposizione dalla centrale di committenza (senza prevedere specifiche limitazioni, pertanto, al solo strumento dell'ordine diretto di acquisto).
In tale ennesimo rompicapo, non resta che sperare che la qualificazione utile a ricorrere al MEPA venga ampiamente riconosciuta da ANAC alla generalità delle stazioni appaltanti, poiché, in caso contrario, verrebbe obiettivamente meno la validità e l'efficacia degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione dalle disposizioni in materia di contenimento della spesa.
- Blog di Ilenia Filippetti
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