La riforma del Terzo Settore. I principali contenuti

Dopo un travagliato iter parlamentare di quasi due anni (fu approvata dal Consiglio dei ministri il 10 luglio 2014) a maggio il Senato ha approvato in seconda lettura il testo del disegno di legge delega sulla riforma del Terzo settore. La riforma prevede il riordino sia degli aspetti civilistici, fiscali e societari superando in questo modo una normativa frammentaria e poco omogenea. Dopo il varo della legge, il Governo avrà 12 mesi di tempo per emanare i decreti legislativi di attuazione. La rilevanza assunta negli ultimi anni dal terzo settore per l'economia e la società italiana è nota ed è stata dimostrata anche dai risultati dell’ultimo censimento ISTAT sulle Istituzioni non profit. Da quest’ultimo emerge come al 31 dicembre 2011, le organizzazioni non profit attive in Italia siano 301.191 (+28% rispetto al 2001) con un incremento nella quasi totalità delle regioni italiane e con punte sopra la media nazionale al Centro e nel Nordovest (rispettivamente +32,8 e 32,4% rispetto al 2001). Rilevante è anche l’apporto di risorse umane impegnate nel settore. Le istituzioni non profit contano infatti sul contributo lavorativo di 4,7 milioni di volontari, 681mila dipendenti, 271mila lavoratori esterni e 5mila lavoratori temporanei. Sono quattro istituzioni su cinque a usufruire del lavoro volontario, mentre il 13,9% opera con personale dipendente e l’11,9 per cento si avvale di lavoratori esterni (contratto di collaborazione). Rispetto al 2001 è raddoppiato il numero di istituzioni con lavoratori esterni (35.977 nel 2011 contro 17.394 nel 2001) con un incremento del numero di collaboratori del 169,4%.
I principali punti cardinali della riforma possono essere così sintetizzati: revisione della disciplina del Titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute; riordino e revisione della disciplina speciale e delle altre disposizioni relative agli enti del Terzo settore; redazione di un apposito codice del Terzo settore; revisione della disciplina relativa all’impresa sociale e in materia di servizio civile nazionale; revisione e semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica; definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi; previsione di un obbligo di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente; previsione di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale; razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili agevolati e semplificati; previsione della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio (crowdfunding), in analogia a quanto previsto per le start-up innovative. Per l’applicazione della legge delega, sono stati stanziati, con la legge di stabilità 2016, 140 milioni per il 2016 e 190 milioni annuali per il biennio 2017-2018. Sono stati inoltre istituiti un fondo per il finanziamento delle attività di interesse generale promosse dagli enti del terzo settore (17,3 milioni nel 2016, 20 milioni a partire dal 2017) e un fondo rotativo per sostenere impresa e investimenti in ricerca (200 milioni di euro destinati al finanziamento a tassi agevolati di piani d’investimento a favore di imprese sociali e cooperative sociali). E’ stata istituita, inoltre, la Fondazione Italia Sociale, fondazione di diritto privato con finalità pubbliche, che avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare iniziative filantropiche e strumenti innovativi di finanza sociale. Per il 2016 alla Fondazione è assegnata una dotazione iniziale di un milione di euro. Per quanto riguarda l’impiego di risorse provenienti da soggetti privati, la Fondazione dovrà rispettare il principio di prevalenza, svolgendo una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico.
Approfondendo i contenuti, possiamo inserire tra le novità, la definizione di terzo settore come complesso degli enti privati che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, in vari modo, con azioni volontarie e gratuite, che comprendono la produzione e lo scambio di beni e servizi, coerentemente con i fini che si danno negli statuti. Sono quindi fuori dal terzo settore, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali di categorie economiche. Come prevede il testo, sarà, inoltre, necessaria la stesura di un Codice del Terzo settore che conterrà le disposizioni generali che si applicano a tutti gli enti, la definizione delle forme e delle modalità di organizzazione, le forme di tutela dei lavoratori e della loro partecipazione ai processi decisionali. La riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti passerà dalla creazione di un registro unico del terzo settore, che verrà istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Saranno quindi obbligati a iscriversi al registro tutti gli enti che si avvalgono di fondi pubblici o privati, raccolti attraverso attività di fund raising, e anche di fondi europei.
Sono previste novità anche sul servizio civile, con la previsione del servizio civile universale con un meccanismo di programmazione, di norma triennale, per i giovani italiani e stranieri regolarmente di età compresa tra 18 e i 28 anni che risiedono in Italia e che possono essere ammessi al servizio, tramite bando pubblico. Viene formalizzato uno status giuridico specifico per i volontari e modalità di accreditamento per gli enti titolari di progetto. Il progetto avrà una durata variabile tra otto mesi e un anno con possibilità di adeguamento alle esigenze di vita e lavoro del giovane, con la previsione che il servizio sia prestato in parte in uno degli Stati membri dell’Unione Europea nonché per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo anche nei Paesi extra europei.
Per quanto riguarda l’attività di volontariato e di promozione sociale, il legislatore ha previsto l’armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia, attraverso la valorizzazione dei principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all’interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato (legge 266/91). Al riguardo verranno introdotti criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservando il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa da parte di tali soggetti. I centri di servizio per il volontariato potranno, inoltre, essere costituti e gestiti dagli enti del Terzo settore e serviranno a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore. Inoltre la legge vuole superare il sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l’associazionismo di promozione sociale e passare all’istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, come organismo di consultazione a livello nazionale.
La riforma coinvolge anche l’impresa sociale “organizzazione privata che svolge attività per finalità di interesse generale e destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale”. In concreto si individuano i settori di attività in cui può essere svolta attività d’impresa, aggiungendo, rispetto a quanto previsto dal DL 155/2006, anche quelli del commercio equo e solidale, dei servizi per il lavoro finalizzati all’inserimento dei lavorati svantaggiati, dell’alloggio sociale, del microcredito e dell’agricoltura sociale. Strettamente connesso al tema dell’impresa sociale è quello della distribuzione degli utili. Fino ad oggi le imprese appartenenti al settore “non profit” e, quindi, anche le imprese sociali, essendo enti senza fini di lucro, avevano il divieto assoluto di distribuire dividendi ai soci. La questione è stata risolta dal legislatore prevedendo per le imprese sociali la facoltà di destinate parte degli utili agli aventi diritto, seppure in maniera molto limitata. Vale a dire che in merito alle forme di remunerazione del capitale sociale (ovvero alla modalità di distribuzione di utili), il legislatore ha precisato che le imprese sociali debbano, innanzitutto, assicurare la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell’oggetto sociale, per poi procedere eventualmente all’assegnazione dei dividendi. Le forme di remunerazione del capitale, pertanto, saranno assoggettate a rigide condizioni e consentite nel rispetto dei limiti previsti al riguardo per le cooperative a mutualità prevalente. Il testo del DDL fa infatti riferimento alla disciplina delle cooperative a mutualità prevalente e, in particolare, all’art. 2514 c.c., il quale in sintesi dispone il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale versato; il divieto di remunerare gli strumenti finanziari posseduti dai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al massimo previsto per i dividendi; il divieto di distribuire riserve fra i soci cooperatori; l’obbligo di devolvere, in caso di scioglimento (o trasformazione o perdita dei requisiti di mutualità prevalente) della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, viene prevista la semplificazione della normativa e l’istituzione di “misure di supporto” tra cui strumenti di finanza sociale, l’agevolazione delle donazioni, il consolidamento e una “più trasparente regolazione del cinque mille”. Tutti i dettagli sono però rinviati ai decreti delegati.
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