CONFERENZA DI SERVIZI - nuove norme in vigore dal 28/7/2016

CONFERENZA DI SERVIZI - nuove norme in vigore dal 28/7/2016
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 127
Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di
servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n.
124. (16G00141)
(GU n.162 del 13-7-2016)
Vigente al: 28-7-2016
Titolo I
Disciplina generale della conferenza di servizi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante
deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. (Testo A);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive,
ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.
59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale
gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 3 marzo 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 marzo 2016;
Acquisito il parere della Commissione bicamerale di cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2016;
Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alla disciplina generale
della conferenza di servizi
1. Gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La conferenza di servizi
istruttoria puo' essere indetta dall'amministrazione procedente,
anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel
procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno
per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attivita'
o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalita' previste
dall'articolo 14-bis o con modalita' diverse, definite
dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del
procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati,
resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi
pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a piu' atti
di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di
distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni
pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di insediamenti
produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su
motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di
fattibilita', puo' indire una conferenza preliminare finalizzata a
indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o
di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta,
autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque
denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la
richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro
cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La
conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni
dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'.
Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni
sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il
termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie
determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro
cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il
progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e
con le modalita' di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in
sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel
successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli
interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione
di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica, al fine
di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i
nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla
normativa vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto
ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari
alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti
nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma
3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in
modalita' sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza e'
indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale
di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del
2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento
di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a
progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza
statale.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai soggetti di cui
all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi
dell'articolo 9.
Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La conferenza decisoria
di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in
modalita' asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le
comunicazioni avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo
47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione procedente entro
cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di
parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la
relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso
telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello
svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro
il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti
relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in
possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della
conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale
di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni
vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della
salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di
cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto
termine e' fissato in novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita' sincrona di cui
all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del
termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative
alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni,
congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o
dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente
necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del
dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se
sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o
da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione
europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata
comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma
2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva
dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita' dell'amministrazione,
nonche' quelle dei singoli dipendenti nei confronti
dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi,
la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza,
con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia
acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre
amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni
eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o
del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessita'
di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della
conferenza. Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che
non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il
medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della
conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei
procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce
gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis.
L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni
coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale
mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione
nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.6.
Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai
fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella
data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessita' della
determinazione da assumere, l'amministrazione procedente puo'
comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalita'
sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di
cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i
successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente puo'
altresi' procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su
richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato
interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2,
lettera b). In tal caso la riunione e' convocata nei successivi
quarantacinque giorni 2.
Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima riunione della
conferenza di servizi in forma simultanea e in modalita' sincrona si
svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo
14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove
possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle
amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque
giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei
casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei
cittadini, il termine e' fissato in novanta giorni. Resta fermo
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione e'
rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere
definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione
dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente
necessarie ai fini dell'assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non
statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico
soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e
vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni,
nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero,
ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto.
Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al
suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono
comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di
supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma
1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono
esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di
cui allo stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente
le modalita' di designazione del rappresentante unico di tutte le
amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente
locale nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli
interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente
dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine
di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la
determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli
effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni
prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla
conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera
acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur
partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria
posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito
a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
Art. 14-quater (Decisione della conferenza di servizi). - 1. La
determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata
dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a
ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di
competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla
determinazione motivata di conclusione della conferenza possono
sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad
assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in
via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresi'
sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche per il tramite del
rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla
conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere
determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo
21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al
comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla
base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione e'
sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi
dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei
rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni,
concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati
acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla
data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti). -
1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della
conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della
salute e della pubblica incolumita' dei cittadini possono proporre
opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che
abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso
prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal Ministro
competente.
2. Possono altresi' proporre opposizione le amministrazioni delle
regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui
rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva
competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla
conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data
non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione
dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle
amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre
amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale
riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una
soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di
conclusione della conferenza con i medesimi effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e
di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al
comma 4, puo' essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una
seconda riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo
stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia
raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti,
l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata
di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette
riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento
della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa
al Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri
successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla
riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti
delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il
Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente
efficacia. Il Consiglio dei ministri puo' accogliere parzialmente
l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della
determinazione di conclusione della conferenza, anche in
considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.».
Titolo II
Disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della
conferenza di servizi
Art. 2
Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 3 nell'alinea le parole «direttamente o tramite
conferenza di servizi» sono soppresse;
2) al comma 3, lettera g), le parole «, fermo restando che, in
caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla
tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice»
sono soppresse;
b) all'articolo 20:
1) al comma 3:
a) le parole da «, acquisisce» a «normativa vigente» sono
sostituite dalla seguente: «e»;
b) e' aggiunto in fine il seguente periodo «Qualora sia
necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati,
resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
2) il comma 5-bis e' abrogato;
3) al comma 6 le parole «comma 5-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «medesimo comma» e le parole «da 14 a 14-ter» sono
sostituite dalle seguenti: «14 e seguenti»;
4) al comma 8 le parole «al comma 9» sono sostituite dalle
seguenti: «agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241»;
5) il comma 9 e' abrogato.
Art. 3
Modifiche alla disciplina dello Sportello unico
per le attivita' produttive
1. All'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il secondo periodo e' soppresso.
2. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono soppresse le parole «ovvero indice una
conferenza di servizi ai sensi del comma 3»;
b) al comma 3, le parole «puo' indire» sono sostituite dalla
seguente «indice» e le parole da «anche su istanza» fino a
«discipline regionali» sono soppresse;
c) il comma 4 e' abrogato;
d) al comma 6, le parole «a 14-ter» sono sostituite dalle
seguenti «a 14-quinquies».
Art. 4
Modifiche alla disciplina dell'Autorizzazione
unica ambientale
1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 2013, n. 59:
a) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
b) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso.
Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 2, le parole «degli articoli 14 e
seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14»;
b) all'articolo 29-quater, comma 5, le parole «14, 14-ter, commi
da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «14
e 14-ter»;
c) all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, le parole
«istruttoria eventualmente» sono soppresse;
d) all'articolo 269, comma 3, primo periodo, le parole «comma 3»
sono soppresse.
Art. 6
Disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di
autorizzazione paesaggistica
1. Nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che
richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione
procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto,
sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione,
se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che
deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 7
Disposizione transitoria
1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione ai
procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in
vigore.
Art. 8
Clausola generale di coordinamento
1. I rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14
a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intendono
riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da 14
a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal
presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
- Blog di Simone Chiarelli
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