PANNELLI PUBBLICITARI: occorre una gara per l'affidamento della gestione

PANNELLI PUBBLICITARI: occorre una gara per l'affidamento della gestione
Sul punto, il Collegio ritiene di dovere ribadire, condividendolo, l’orientamento già espresso da questo Tribunale nella sentenza n. 1261/2015, secondo cui, “essendo il mercato degli spazi pubblici destinati agli impianti pubblicitari contingentato, è necessaria la sottoposizione a procedure pubbliche e trasparenti di ogni tipo di attribuzione ai privati di utilità economicamente appetibili. Inoltre, anche se si attribuisse la prevalenza al momento privatistico dell’attività di prestazione di servizi pubblicitari, ritenendo che essa sia interamente soggetta a regime autorizzatorio, il modulo della gara pubblica appare lo stesso necessario, alla luce dell’art. 12 della direttiva n. 123 del 2006 (direttiva Bolkestein), secondo la quale, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una certa attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzia di imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”.
TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. I – sentenza 17 ottobre 2016 n. 1871
Pubblicato il 17/10/2016
N. 01871/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01226/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1226 del 2012, proposto da:
Nuovi Spazi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Arcidiacono, Emiliano Rossetto, Federico Sorrentino e Silvia Felicetti, con domicilio eletto presso Alessandro Arcidiacono in Milano, corso di Porta Vittoria, 42
contro
Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rita Surano, Ruggero Meroni e Anna Tavano, domiciliato in Milano, via della Guastalla, 6
per l’annullamento
della nota PG 125618/2012 del 21/02/2012 emessa dal Comune di Milano – Settore pubblicità, con cui sono state rigettate le domande di autorizzazione all’installazione di n. 51 impianti pubblicitari bifacciali opachi di m. 2,70×2,
nonché di ogni ulteriore atto, antecedente e conseguente, comunque connesso e collegato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2016 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 maggio 2012 Nuovi Spazi S.r.l., società operante nel settore della pubblicità e affissioni, impugnava il diniego di cui in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
– motivazione soltanto apparente, in quanto l’affermazione del Comune – secondo cui in assenza di una concessione del suolo pubblico non vi potrebbe essere autorizzazione all’esposizione pubblicitaria ricadente su di esso – contrasterebbe con il fatto che Nuovi Spazi S.r.l. aveva chiesto la predetta concessione di suolo pubblico contestualmente all’autorizzazione negata;
– carenza di motivazione e difetto di istruttoria, in relazione all’assenza di allegazione del preventivo nulla-osta ambientale alle istanze di autorizzazione, in quanto secondo la società ricorrente tale nulla-osta sarebbe in realtà il parere previsto dall’art. 153 del d.lgs. n. 42/2004, da acquisire pertanto di ufficio da parte dell’amministrazione procedente;
– in generale, violazione dei canoni e principi di correttezza, buona fede e imparzialità.
Si è costituito il Comune di Milano, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e la causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 21 settembre 2016.
Il ricorso è infondato.
Il diniego del provvedimento impugnato si fonda su una pluralità di autonomi motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione richiesta.
In particolare, il Comune resistente ha reiterato nel provvedimento finale quanto già argomentato nel preavviso di diniego, con riferimento alla necessità di espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica quale criterio base per l’assegnazione di spazi/mezzi pubblicitari riconducibili “alla totalità indistinta di beni (immobili) pubblici”.
L’amministrazione resistente ha esplicitamente basato tale affermazione sul combinato disposto degli artt. 4, comma 21, 8 e 16 del regolamento comunale sulla pubblicità vigente all’epoca dell’istanza, precisando nel diniego impugnato che sarebbe stato “riduttivo” limitare tali disposizioni soltanto all’ambito della “concessione del servizio di pubblicità esterna”.
A fronte della suddetta argomentazione, la ricorrente, ritenendo erroneamente che l’amministrazione abbia abbandonato in sede di stesura del provvedimento definitivo l’assunto della necessità di una procedura di gara per il rilascio delle concessioni, ha appuntato inizialmente le sue censure sugli altri motivi di rigetto, censurando solo genericamente il motivo ostativo fondamentale (esistenza di norme del regolamento comunale implicanti l’obbligatorietà di una procedura concorsuale).
Nella memoria di replica depositata in data 28 luglio 2016, peraltro, la difesa della ricorrente ha così precisato il suo motivo di ricorso: “l’art. 16 è, innanzitutto, sistematicamente collocato nel Regolamento comunale sulla Pubblicità, in una apposita rubrica totalmente separata e che nulla ha a che vedere con la disciplina dell’autorizzazione all’installazione degli impianti pubblicitari specificamente prevista dall’art. 4. L’articolo in esame è, infatti, chiaramente volto a disciplinare il caso della cd. concessione del servizio di Pubblicità esterna, che investe, nella sua formulazione, la facoltà, e non l’obbligo, per l’amministrazione di concedere a soggetti individuati a seguito dell’ espletamento di una gara ad evidenza pubblica la possibilità di installare appositi impianti pubblicitari o di utilizzare quelli di proprietà comunale; tutto questo senza escludere l’ordinaria modalità di rilascio delle autorizzazioni, essendo espressamente prevista dalla norma citata la facoltà di affidare in “concessione” una parte del territorio comunale, tramite, per l’appunto, dei “lotti”, potendo permanere, in tutta evidenza, per le altre porzioni territoriali la disciplina generale dettata dall’art. 4 (…)”
Sul punto, il Collegio ritiene di dovere ribadire, condividendolo, l’orientamento già espresso da questo Tribunale nella sentenza n. 1261/2015, secondo cui, “essendo il mercato degli spazi pubblici destinati agli impianti pubblicitari contingentato, è necessaria la sottoposizione a procedure pubbliche e trasparenti di ogni tipo di attribuzione ai privati di utilità economicamente appetibili. Inoltre, anche se si attribuisse la prevalenza al momento privatistico dell’attività di prestazione di servizi pubblicitari, ritenendo che essa sia interamente soggetta a regime autorizzatorio, il modulo della gara pubblica appare lo stesso necessario, alla luce dell’art. 12 della direttiva n. 123 del 2006 (direttiva Bolkestein), secondo la quale, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una certa attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzia di imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”.
Ne consegue che non ha pregio l’argomentazione della società ricorrente secondo cui per ottenere l’autorizzazione richiesta sarebbe bastato depositare i documenti previsti dalla specifica “check-list” all’uopo predisposta dall’amministrazione.
Dovendosi dunque ritenere accertata la legittimità e l’autonoma lesività del motivo di diniego afferente alla necessità, per rilasciare l’autorizzazione richiesta, di una previa procedura concorsuale per la concessione degli spazi pubblici da destinare agli impianti, risultano inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse o comunque assorbite le ulteriori doglianze della ricorrente volte a chiedere l’annullamento del provvedimento impugnato sotto altri profili.
Resterebbe in ogni caso preclusa la possibilità per Nuovi Spazi s.r.l. di ottenere un provvedimento favorevole a fronte delle sue richieste di autorizzazione.
Il ricorso è dunque complessivamente da respingere, con spese del giudizio che seguono la soccombenza, e che sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dal Comune resistente, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Roberto Lombardi, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Lombardi Angelo De Zotti
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