Foia, i poteri (vincolanti) dell’ICO in UK a confronto con quelli Anac. il mio articolo su AgendaDigitale.eu

Mentre nel Regno Unito il Commissario per l’Informazione ha vasti poteri per far rispettare le richieste dei cittadini, con il Foia italiano la PA resta titolare di una discrezionalità molto ampia nella valutazione di un eventuale pregiudizio “concreto” che induca a respingere la divulgazione delle informazioni

Foia, i poteri (vincolanti) dell’ICO in UK a confronto con quelli Anac

4 commenti

francesco addante

francesco addante01/04/2017 - 20:12 (aggiornato 01/04/2017 - 20:12)

Buona sera Dott. Albanese

Ho letto con molto interesse gli altri articoli sul FOIA che lei ha riportato qui in questo spazio quale collegamento a diritto.it

Grazie per i preziosi contributi che hanno arricchito il mio articolo su tematiche che non avevo ancora approfondito, mi riferisco in particolare all'importantissima attività stragiudiziale della Commissione della quale ha parlato nel suo commento, anche in sostituzione dell'attività del difensore civico ove mancante sul territorio.

Peccato non averlo fatto prima della pubblicazione di un mio articolo scientifico giuridico su una rivista universitaria sul confronto FOIA inglese con quello italiano per il quale potevo rilevarne e integrare importanti spunti di riflessione.

Certo la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi potrebbe essere una sorta di ICO tuttavia secondo il mio modesto parere, proprio per assolvere ai compiti di cui ho parlato  dovrebbe essere dotato di maggiori competenze alla pari dell'organismo inglese

Ancora grazie le auguro buon proseguo

 

Fulvio Albanese

Fulvio Albanese03/04/2017 - 09:51

Salve dottor Addante, è un piacere leggere i suoi interessantissimi articoli sul funzionamento del FOIA nel Regno Unito, contengono molti spunti per un miglioramento (indispensabile quanto urgente) del d.lgs 97/2016. Credo che questo scambio di esperienze e di proposte sia fondamentale per innovare la P.A. e nel caso specifico migliorare il nostro neonato FOIA.

 Mi sono reso conto, anche all'incontro "Un FOIA per l’Italia: prime reazioni e commenti" durante il FORUM-PA 2016, che l'attività stragiudiziale della Commissione e del Difensore civico in tema di acquisizione documentale, dovrebbe essere maggiormente diffusa. 

Concordo sul fatto che la Commissione o la ICO debba avere maggiori competenze alla pari dell'organismo inglese per incrementare gli effetti deflattivi sul contenzioso giurisdizionale, si parla tanto di decongestionamento dei Tribunali amministrativi ma nel concreto non si fa abbastanza per realizzarlo, di fatto si costringe il cittadino a supportare il costo di un processo per accedere alla documentazione richiesta.

A breve pubblicherò un articolo sull'attività stragiudiziale della Commissione e del Difensore civico.

saluti e buon lavoro!

Fulvio Albanese

 

 

francesco addante

francesco addante03/04/2017 - 19:45

Grazie per il piacevole riscontro. Ricambio la stessa intensità di interesse.

Sono curioso di leggere quanto lei pubblicherà  circa l'attività stragiudiziale della Commissione e del Difensore civico

Informazioni che mi piacerebbe conoscere nel dettaglio proprio per sperimentare il neo accesso civico generalizzato con gli Enti locali (i maggiori capoluogo) come ho fatto in questi ultimi 3 mesi ma con l'attività stragiudiziale in campo al Responsabile della Trasparenza con alcune P.A. centrali in merito alla richiesta di informazioni circa lo stato di attuazione delle future Banche dati (centralizzate di cui le P.A. adite sono titolari) per il quale il D.lgs. 97/2016 ha stabilito la scadenza del prossimo 26/06/2016.

Questione assai rilevante se si pensa che quasi tutti i dati che attualmente sono disponibili dei siti web di tutte le P.A. possono non essere più consultabili  dal cittadino perchè spostate per effetto della centralizzazione.

Non so se avrò la possibilità di scrivere un articolo sull'esito finale di tale sperimentazione e magari parlarne al FORUM-PA 2017

Qui ho riportato gli esiti di questa sperimentazione al paragrafo seguente:

PEC inviate il 23 Gennaio 2017 alle P.A. titolari delle Banche Dati dell'All.B per sollecitare l'adeguamento (entro il 26 Giugno 2017) alla centralizzazione dei dati
REMS (Real Estate Management System) – Sistema di Gestione degli Immobili di Proprietà Statale Agenzia del Demanio. Diniego all'Accesso del 3 Febbraio 2017, Richiesta di Riesame al RT del 6 Febbraio 2017, Riscontro alla richiesta di Riesame al RT del 23 Febbraio 2017.
Archivio contratti del settore pubblico CNEL e ARAN. RISCONTRO CON ESITO POSITIVO dell'ARAN del 20 Febbraio 2017 e del CNEL del 22 Febbraio 2017, Banca Dati Archivio contratti in formato aperto, Lettera di Ringranziamento del 5/03/2017, Riscontro telefonico del 24/03/2017
Rendiconti gruppi consiliari regionali Corte dei Conti. Diniego all'Accesso del 22 Febbraio 2017, Richiesta Riesame al RT 04/03/2017
SIQuEL – Sistema Informativo Questionari Enti Locali Corte dei Conti. Diniego all'Accesso del 22 Febbraio 2017, Richiesta Riesame al RT 04/03/2017
Perla PA (Anagrafe delle Prestazioni) Dipartimento della Funzione Pubblica. Diniego all'Accesso del 21 Febbraio 2017, Richiesta Riesame al RT del 4 Marzo 2017, Riscontro alla Richiesta Riesame al RT del 23 Marzo 2017
Patrimonio PA MEF. Diniego all'Accesso del 21 Febbraio 2017, Riesame al RT del 04 Marzo 2017, Riscontro alla richiesta riesame RT di ACCOGLIMENTO del 27 Marzo 2017
SICO Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche MEF. Diniego all'Accesso del 22 Febbraio 2017, Richiesta riesame RT del 4 Marzo 2017, Riscontro alla richiesta riesame RT di ACCOGLIMENTO del 27 Marzo 2017
BDAP Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche MEF. Diniego all'Accesso del 22 Febbraio 2017, Richiesta riesame RT del 4 Marzo 2017, Riscontro alla richiesta riesame RT di ACCOGLIMENTO del 27 Marzo 2017
BDNCP (Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici) ANAC/MIT AgID FORMEZ, Parziale riscontro del 16/02/2017, Richiesta di Riesame al RT MIT del 20/02/2017, Parziale riscontro ANAC prot. 27892 del 21/02/2017, Sospensioni termini MIT per richiesta parere all'ANAC del 23 Febbraio 2017, Richiesta di Riesame al RT dell'ANAC del 28 Febbraio 2017, Ricorso al potere sostitutivo del MIT del 28 Marzo 2017, Riscontro alla richiesta di Riesame dell'ANAC del 29 Marzo 2017, Ricorso al potere sostitutivo del MIT, integrazione a seguito di riscontro ANAC del 1 Aprile 2017
Servizio Contratti Pubblici MIT, Diniego all'Accesso MIT del 16 Febbraio 2017, Richiesta di Riesame al RT MIT del 17 Febbraio 2017, Sospensioni termini MIT per richiesta parere all'ANAC del 23 Febbraio 2017, Ricorso al potere sostitutivo del MIT del 28 Marzo 2017, Riscontro alla richiesta di Riesame dell'ANAC del 29 Marzo 2017, Ricorso al potere sostitutivo del MIT, integrazione a seguito di riscontro ANAC del 1 Aprile 2017

 

Fulvio Albanese

Fulvio Albanese29/03/2017 - 10:13 (aggiornato 29/03/2017 - 10:13)

Salve dottor Addante, condivido le sue osservazioni, infatti il potenziamento e il conferimento di poteri "ordinatori" agli organismi già deputati all'eserercizio del rimedio stragiudiziale, mi riferisco alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e al Difensore civico, credo sia la strada maestra da seguire. Come Lei ha giustamente evidenziato l'ANAC non può essere ulteriormente appesantita da altre incombenze.

Tuttavia, non credo  serva istituire un altro organismo, c'è la Commissione e come dicevo il Difensorte civico regionale o provinciale che già svolgono una importantissima attività stragiudiziale. Leggendo la Relazione 2015 sull'attività della Commissione pubblicata recentemente sul sito, possiamo renderci conto dei potenti effetti deflattivi sul contenzioso giurisdizionale.

Riporto un estratto dalla Relazione 2015 della Commissione:

(...) Il ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, di cui agli articoli 25 della legge n. 241 del 1990 e 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, costituisce un rimedio amministrativo, in tutto assimilabile al ricorso gerarchico improprio, in quanto rivolto ad un organo non originariamente competente, né legato a quello competente da una relazione organica di sovraordinazione. Tale strumento di tutela offerto al cittadino, non solo favorisce l’esercizio effettivo del diritto d’accesso nei confronti dell’amministrazione pubblica, ma, tenuto anche presente il non trascurabile costo di un eventuale ricorso giurisdizionale, contribuisce anche ad una consistente riduzione del contenzioso giurisdizionale, dalle quali risulta che su un totale di 7286 ricorsi trattati dalla Commissione per l’accesso dal 2006 al 2015, solo 131 decisioni della Commissione per l’accesso sono state successivamente impugnate dinanzi al TAR. In particolare nel 2015 sul totale di ricorsi trattati nell’anno pari a 1270, sono state impugnate solamente 16 decisioni della Commissione per l’accesso al TAR (nel corso del 2014 erano state impugnate 15 decisioni su 1181 e nel 2013, su un totale di 1095 ricorsi, 19 decisioni della Commissione erano state successivamente oggetto di impugnativa dinanzi al TAR). Il rapporto medio tra decisioni della Commissione e ricorsi al TAR nell’arco temporale dal 2006 al 2015 è nel complesso pari al 1,80% di decisioni impugnate. Nell’anno 2015 il tasso di impugnative al Tar è stato dell’1,26%, in lieve diminuzione rispetto a quello registrato nell’anno 2014, in cui si era registrato già un decremento del tasso di impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni della Commissione (nel 2014 il dato si era attestato sull’1,27% a fronte dell‟1,64%del 2013, del 2,11% del 2012 e del 2,76% registrato nell’anno 2011)...(...)"

La Commissione negli anni nelle varie Relazioni come in questa del 2015, ha sempre sottolinato la necessità di avere maggiori poteri:

(...) Le funzioni giustiziali e di deflazione del contenzioso in materia di accesso sono attuate dalla Commissione per l’accesso pur in totale mancanza di poteri coercitivi, sostitutivi e sanzionatori che sarebbero necessari e auspicabili al fine di rendere effettiva la funzione di vigilanza svolta.

 Inoltre, occorre fare alcune precisazioni sulla presenza e sul ruolo del Difensore civico.

Quando Lei afferma:(...) falliti i rimedi stragiudiziali (riesame del Responsabile della Trasparenza e Difensore civico per enti territoriali, il primo soggetto non terzo perché può aver concorso alla decisione di prima istanza, il secondo, figura non sempre disponibile in tutte le Regioni e disciplinata in modo così diverso da non assicurare livelli minimi essenziali di garanzia univoci),.. (...),  ha ragione in parte, nel senso che il Difensore civico non è presente in tutte la regioni, ma la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi con direttiva del 28 dicembre 2015 prot. 0032603 P-4.8.1.8.4 inviata a tutti i Difensori civici regionali e delle Provincie autonome, ha riconosciuto la propria piena competenza a decidere, nel merito, anche sulle istanze di riesame presentate ai sensi dell’articolo 25, comma 4 della legge 241/1990, avverso i dinieghi di accesso degli enti locali, nel caso di accertata assenza del difensore civico sia nell’ambito territoriale di riferimento che regionale, quindi il problema non si pone.

Invece non si può sostenere che la figura del Difensore civico è disciplinata in modo così diverso da non assicurare livelli minimi essenziali di garanzia univoci. Il Difensore civico dove presente, svolge la funzione stragiudiziale ex articolo 25 comma 4 della legge 241/1990 di riesame dei dinieghi agli accessi agli atti, applicando una legge nazionale e il relativo Regolamento il d.P.R. 184/2006, dunque con un procedimento assolutamente univoco a livello nazionale. Le leggi regionali che istituiscono il Difensore civico non possono interferire e tantomeno derogare la disciplina nazionale dell'acesso agli atti ex l. 241/90, dell'accesso ambientale ex dlgs 195/2005, o dell'accesso civico generalizzato e non ex dlgs 33/2013 e dlgs 97/2016.

saluti

fulvio albanese