DOMANDE ONLINE: la PA deve garantire la correzione dell'istanza altrimenti esclusione illegittima

Correzione della domanda di partecipazione a concorso a cattedre inviata on line

Tar Toscana, sez. I, 5 giugno 2017, n. 758

Pubblica istruzione – Concorso a cattedre – Ammissione a prove scritte per Scuola diversa da quella voluta – Per mero errore materiale del candidato – Impossibilità di correggere la domanda – Illegittimità.

         E’ illegittimo l’inserimento nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso per l’insegnamento del sostegno G2, ma per la Scuola secondaria di secondo grado, invece che per quella di primo grado, come invece voluto sulla base del titolo abilitativo per il sostegno posseduto dall’interessato, che ha erroneamente compilato la domanda su piattaforma Polis, senza  che il sistema prevedesse la possibilità di correggere la domanda redatta ed inviata in modalità on line(1).
 
 

(1) La sentenza è intervenuta sul ricorso proposto avverso il provvedimento con cui l’interessato è stato inserito nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso per l’insegnamento del sostegno G2, ma per la Scuola secondaria di secondo grado, invece che per quella di primo grado, come invece voluto sulla base del titolo abilitativo per il sostegno posseduto. Ciò è accaduto perché per mero errore il ricorrente ha inserito nella apposita casella “Insegnamento richiesto” la dizione “Scuola secondaria di secondo grado”, mentre il titolo abilitativo posseduto legittimava a partecipare per la Scuola secondaria di primo grado, per la quale, appunto, intendeva concorrere.

Preliminarmente il Tar ha respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dall’amministrazione per mancata impugnativa della graduatoria finale di merito. Ha rilevato che il ricorrente, seppure per effetto di provvedimento giurisdizionale cautelare, è stato inserito in posizione utile di graduatoria, costituente provvedimento favorevole e perciò, come tale, non impugnabile; semmai, gli altri graduati non vincitori o in posizione postergata avrebbero dovuto impugnare la graduatoria. Sicché non è invocabile il consolidato orientamento circa l’onere di impugnare la graduatoria medio tempore approvata. Tale principio, infatti, vale per il concorrente escluso, ma non inserito nella graduatoria finale: ipotesi opposta a quella in cui la parte interessata è stata collocata in posizione utile nella graduatoria finale, seppur con riserva. Una diversa conclusione si rivelerebbe contraria ad ogni principio di logica e giustizia, costringendo la parte ad impugnare un atto finale (graduatoria dei vincitori) per la cui emissione ha agito in sede cautelare.

Nel merito il Tar ha affermato che è iniqua ed illegittima un’esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor partecipationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica (Tar Lazio, sez. III bis, 18 febbraio 2011, n. 1546).

Ha aggiunto il Tribunale che nella configurazione, organizzazione e gestione dei propri sistemi informatici le amministrazioni, ancor prima che ai principi e criteri specifici dettati da norme tecniche debbono osservare e perseguire quelli più generali fissati per tutta l'azione amministrativa dalla l. 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare: a) criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario; b) criterio di non aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria; c) obbligo di chiara, convincente e congrua motivazione; d) espressività e significatività dell'azione amministrativa; e) strumentalità dell'informatica ad accrescere l'efficienza degli apparati pubblici e ad agevolare il cittadino nell'accesso allo svolgimento delle pubbliche funzioni ed ai pubblici servizi, nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri obblighi, doveri ed oneri. Dunque, vanno incontro a probabile annullamento giurisdizionale sistemi informatici che si risolvano: in un aggravamento per il cittadino, costringendolo, ad esempio, a redigere di nuovo un intero modello informatico - spesso (come nella specie) lungo, complesso e di difficile comprensione intellettuale o visibilità materiale - per un banale errore, dimenticanza o svista; nell'ermeticità e non espressività delle determinazioni assunte dal sistema stesso; f) inammissibilità di utilizzare tecnologie che si risolvano nell'espropriazione totale e definitiva delle competenze assegnate ai singoli funzionari e dirigenti impedendo l'esercizio di poteri sostitutivi e correttivi e generando, oltretutto, atteggiamenti e convinzioni di irresponsabilità personale; g) necessità, per converso, di continui interventi correttivi o sostitutivi di malfunzionamenti o arresti del sistema.  
Ha infine concluso il Tar che la piattaforma Polis si pone, per come realizzata, in contrasto con la regola secondo la quale l’informatica è un mero strumento e non un fine astratto ed autoreferenziale; essa serve, infatti, a provare a far funzionare meglio l‘amministrazione per servire meglio il cittadino. L’uso indiscriminato ed aprioristico dell’informatica neppure può giustificarsi con esigenze di celerità ed imparzialità dell’azione amministrativa, la quale deve confrontarsi e coordinarsi anche con altri valori almeno equiordinati.

Per precedenti in termini v. Trga Trento 16 febbraio 2017, n. 52; Tar Napoli, sez. IV, 2 marzo 2017, n.  1231; Tar Toscana, sez. I, 27 giugno  2016. n. 1073.