ENOTURISMO: attività soggetta a SCIA da presentare al SUAP

letto 2022 voltepubblicato il 27/12/2017 - 11:31 nel blog di Simone Chiarelli, in Disciplina delle attività produttive (SUAP e non solo), Sviluppo Locale

ENOTURISMO: attività soggetta a SCIA da presentare al SUAP

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Ecco il contenuto della Manovra 2018 che ha perfezionato la disciplina sull'ENOTURISMO

(Disciplina dell'attività di enoturismo)
I commi 293 e 294, vertenti in materia di enoturismo, sono stati oggetto da parte della Camera dei deputati di limitate modificazioni aventi carattere esclusivamente ordinamentale e di una puntualizzazione volta a chiarire che le disposizioni fiscali di cui alla legge n. 413 del 1991 destinate ad essere applicate al settore enoturistico sono costituite da quelle, relative all'agriturismo, disciplinate dall'articolo 5 della suddetta legge.

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IL TESTO DELLA MANOVRA:

Con il termine «enoturismo» si intendono
tutte le attività di conoscenza del
vino espletate nel luogo di produzione, le visite
nei luoghi di coltura, di produzione o di
esposizione degli strumenti utili alla coltivazione
della vite, la degustazione e la commercializzazione
delle produzioni vinicole
aziendali, anche in abbinamento ad alimenti,
le iniziative a carattere didattico e ricreativo
nell’ambito delle cantine.
Allo svolgimento dell’attività enoturistica
si applicano le disposizioni fiscali di
cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre
1991, n. 413. Il regime forfettario dell’imposta
sul valore aggiunto di cui all’articolo 5,
comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica
solo per i produttori agricoli di cui agli
articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/
112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006.
Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, adottato d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti
linee guida e indirizzi in merito ai requisiti
e agli standard minimi di qualità, con
particolare riferimento alle produzioni vitivinicole
del territorio, per l’esercizio dell’attività
enoturistica.
L’attività enoturistica è esercitata,
previa presentazione al comune di competenza
della segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità
alle normative regionali, sulla base dei
requisiti e degli standard disciplinati dal decreto
di cui al comma 504