ACCESSO "DIFENSIVO" vale anche per i pareri della Polizia di Stato
ACCESSO "DIFENSIVO" vale anche per i pareri della Polizia di Stato
TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. I – sentenza 4 gennaio 2018 n. 26
ESTRATTO
– il significato della norma è quello di consentire “comunque” l’accesso a scopi difensivi dei propri interessi giuridici e ciò anche nei casi in cui sia stata disposta l’esclusione dell’accesso ai sensi del comma 6 dell’art. 24 L. 241/1990. Il legislatore ha cioè operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell’istante, ove i documenti risultino perciò necessari (Consiglio di Stato, sez. IV, 03/09/2014, n. 4493);
– nel caso di specie la finalità del ricorrente è chiaramente “difensiva”, essendo l’ostensione dell’atto finalizzata alla tutela dei propri interessi giuridici, mediante impugnazione del provvedimento di divieto di detenzione armi;
– le ragioni addotte dall’amministrazione a sostegno del diniego impugnato devono, pertanto, ritenersi cedevoli rispetto alle prescrizioni contenute nel richiamato art. 24, comma 7, fermo restando che dovranno essere salvaguardate le esigenze del segreto istruttorio del giudizio penale, qualora sussistenti nella fattispecie;
- Blog di Simone Chiarelli
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1 commento
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Grazie gentile Simone. Molto interessante. Motivazione equilibrata. Una felice giornata. Giorgio