CONCORSI PUBBLICI: è sufficiente la PEC senza firma digitale
CONCORSI PUBBLICI: è sufficiente la PEC senza firma digitale
TAR SICILIA – PALERMO, SEZ. I – sentenza 18 gennaio 2018 n. 167
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente impugna il provvedimento ex nota prot. n.21101 del 20 novembre 2017, comunicata mediante racc.ta 4.12.2017, con cui la A.S.P. Palermo ha disposto la sua esclusione dalla procedura di selezione pubblica per titoli, indetta con deliberazione n.292 dell’8/05/2017 (Avviso pubblicato sulla GURS – Serie Speciale Concorsi n.7 del 30/06/2017 e GURI IV Serie Speciale Concorsi n.57 del 28/07/2017) per il conferimento di incarichi temporanei afferenti a numerosi profili professionali tra cui quello di Dirigente Medico di Chirurgia Generale.
Ove occorra costituisce oggetto di impugnazione, altresì, l’Avviso pubblicato sulla GURS – Serie Speciale Concorsi n. 7 del 30/06/2017 e GURI IV Serie Speciale Concorsi n. 57 del 28/07/2017, nel senso fatto proprio dall’Amministrazione resistente, nella parte in cui consentirebbe l’esclusione del candidato a seguito di invio della domanda di partecipazione mediante posta elettronica certificata ma in assenza di apposizione di firma scansionata sull’istanza.
Premette il ricorrente di aver partecipato alla selezione in narrativa, presentando apposita domanda trasmessa nei termini di bando con PEC, intestata al medesimo mittente (segnatamente drgiovannipiazza@pec.it), in data 23/08/2017.
Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha disposto l’esclusione del candidato in quanto la relativa domanda scansionata e alcuno degli allegati alla medesima risultano sottoscritti di pugno ovvero muniti di firma digitale.
Il ricorso è affidato a tre motivi di censura con i quali si contesta la violazione di legge.
Resiste l’intimata Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, articolando scritti a difesa e chiedendo il rigetto del ricorso e dell’annessa domanda cautelare.
Alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2018 le parti hanno ulteriormente dedotto con richiesta, espressamente formulata dalla resistente A.S.P. di Palermo, della possibilità di immediata definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
Ciò posto, ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio.
Risulta fondata ed assorbente la prima doglianza con la quale parte ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 65 D.Lgs. n. 82/2005, dell’art. 61 d.P.C.M. 22/02/2013, dell’art. 9 del d.P.R. 68/2005 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 12/2010 del 03/09/2010.
La questione di diritto è da individuare essenzialmente nella idoneità di una domanda di partecipazione ad un concorso pubblico trasmessa dall’interessato a mezzo di propria casella di posta elettronica certificata (PEC) ma in assenza di apposizione di firma nella copia cartacea scansionata, ovvero nei relativi allegati (tra cui copia della propria carte di identità), ed anche in assenza di apposizione di firma digitale: ipotesi queste ultime contemplate dalla lex specialis quale modalità suppletive rispetto all’ordinario canale di inoltro della domanda di partecipazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Segnatamente al punto 2 del bando l’Amministrazione ha previsto quanto segue: “Inoltre si precisa che le domande trasmesse mediante PEC, saranno valide solo se accompagnate da fotocopia del documento di identità in corso di validità, inviate in formato non modificabile e se:
– sottoscritte mediante firma digitale;
-oppure sottoscritte nell’originale scansionato”.
Diversamente da quanto opinato dall’Amministrazione resistenze, anche in sede di discussione alla presente adunanza camerale, la fattispecie in esame rientra nell’ambito di applicazione della circolare sopra citata, n. 2/2010, con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dettato specifiche indicazioni chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della PEC per le procedure concorsuali con particolare riferimento alle modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni.
Nel contesto di tale specifico settore, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ha avuto modo:
-di ricordare che “il d.P.C.M. 6 maggio 2009, art. 4, comma 4, prevede che le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PER nel rispetto dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 85del 2005. L’invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo” (cfr. pag. 4 della citata circolare);
-di chiarire quindi che “Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del D.P.R. n. 487/1994, pertanto, l’inoltro tramite posta certificata di cui all’art. 16-bis del D.L. n. 185/2008 (vedi sopra lettera c-bis) è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. Non si rinviene in alcun modo nella normativa vigente in tema di concorsi la necessità di una presentazione dell’istanza con le modalità qualificate di cui alle lettere a), b) e c) sopra richiamate, fermo restando che qualora utilizzate dal candidato sono senz’altro da considerare valide da parte dell’amministrazione” (cfr. Pag 6 Circolar cit.);
– di auspicare l’adeguamento alla medesima circolare da parte delle amministrazioni pubbliche, atteso che “la normativa sopra richiamata e gli indirizzi che ne scaturiscono non necessitano di interventi regolamentari di specifiche del bando di concorso per essere efficaci” (cf.r pag. 7 Circolare cit.).
Alla stregua di dette chiare indicazioni, approntate dall’amministrazione statale a chiarimento e interpretazione della normativa di riferimento (in ordine alle modalità di presentazione, a mezzo PEC, delle domande di partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni), l’impugnato bando di selezione non appare coerente con le disposizioni appena illustrate, risultando in parte qua illegittimo laddove preclude l’ammissibilità delle domande, in quanto prive di firma (digitale o sulla copia scansionate dei documenti allegati), ancorché presentate da un candidato a mezzo PEC, con casella di posta intestata allo stesso mittente. Secondo quanto sopra evidenziato, l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma.
In accoglimento della predetta censura il ricorso risulta fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento in parte qua e per quanto di ragione dei provvedimenti impugnati.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti considerata la novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla in parte qua, e per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati.
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