Accesso ai documenti: non si possono accogliere istanze non corredate dalla prova dell'esistenza degli atti di cui viene chiesto l'accesso
Accesso ai documenti: non si possono accogliere istanze non corredate dalla prova dell'esistenza degli atti di cui viene chiesto l'accesso
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 23 febbraio 2018 ha fermato che “il diritto di accesso sia riconosciuto solo per atti esistenti e detenuti dall'Amministrazione: non si possono accogliere istanze non corredate dalla prova dell'esistenza degli atti di cui viene chiesto l'accesso, come nella specie, salvo il limite che, se il ricorrente fornisce argomenti e indizi circa l'esistenza degli atti di cui chiede l'accesso, spetterà all’Amministrazione fornire la prova contraria.
Nel caso in esame, riguardo all’ulteriore documentazione sui contratti di locazione dei beni, la sentenza bene ha rilevato che la loro esistenza era sfornita di prova, avendo l’attuale appellante sviluppato una argomentazione tautologica (i documenti non possono non esserci), evidentemente inidonea a fornire valore indiziario circa l’esistenza materiale dei documenti di cui si chiede l’ostensione.
3. Inoltre, deve condividersi l’assunto della sentenza per cui per gli atti concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio, in quanto atti a pubblicazione obbligatoria, il relativo diritto di accesso è soddisfatto con la mera loro pubblicazione.
Infatti, l’art. 2 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), stabilisce: «Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione» (comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016).
In particolare, il comma 2 specifica: «Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione».
Pertanto, nel caso di atti soggetti a pubblicazione - come quelli in questione - il diritto si esercita da parte di chiunque direttamente e immediatamente, senza autenticazioni o identificazioni, rendendo obsoleta e superata la tradizionale forma di accesso documentale che, riguardo ai predetti atti, risulterebbe inefficiente perché comporterebbe una duplicazione di attività e procedimenti amministrativi, priva di utilità pubblica o privata.”
http://www.gazzettaamministrativa.it/servizicu/bancadatigari/viewnews/4948
- Blog di Simone Chiarelli
- Accedi o registrati per inserire commenti.