Risoluzione n. 135206 dell’11 aprile 2018 - Commercio sulle aree pubbliche

letto 1835 voltepubblicato il 18/04/2018 - 12:02 nel blog di Simone Chiarelli, in Disciplina delle attività produttive (SUAP e non solo), Sviluppo Locale

Risoluzione n. 135206 dell’11 aprile 2018 - Commercio sulle aree pubbliche – Possibilità di concessione di posteggi in mercati di nuova istituzione, da riassegnare a seguito di restituzione del titolo o ubicati nei mercati riorganizzati con riduzione dei medesimi

La risoluzione, stante gli interventi di proroga delle concessioni in essere fino al 31-12-2020 intervenuti con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, reca alcuni chiarimenti in merito alle procedure di selezione pubblica per l’assegnazione di posteggi vacanti in mercati di nuova istituzione, posteggi da riassegnare a seguito di restituzione del titolo da parte degli operatori e posteggi ubicati nei mercati per i quali l’ente locale abbia previsto la riorganizzazione con riduzione dei medesimi, nonché sulla valutazione dell’attività esercitata in posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione.

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Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune rappresenta la volontà di avviare le procedure di selezione pubblica per l’assegnazione di posteggi nuovi e vacanti nei mercati settimanali e nel nuovo mercato rionale. Al riguardo, stante gli interventi di proroga delle concessioni in essere fino al 31-12-2020 intervenuti con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, chiede se sia possibile, nel 2018, procedere alla pubblicazione dei bandi e se le nuove concessioni assegnate avranno decorrenza dall’1-1-2021.
Chiede, inoltre, se possa essere considerato possibile utilizzare i parametri previsti dall’articolo 8 del regolamento regionale del regolamento regionale (…), ossia che in caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi prima della scadenza naturale siti in mercati e fiere già istituiti, si applicano i criteri di cui all’articolo 5 (professionalità acquisita nel commercio su area pubblica); che l’anzianità acquisita sul posteggio al quale si riferisce la selezione è costituita, ai fini del presente articolo, dal maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato all’assegnazione occasionale “spunta” sul posteggio medesimo o sul mercato.
Considerato, infine, che la durata della nuova concessione è di 12 anni e che l’attuale quadro normativo può subire modifiche sostanziali anche sul fronte della durata delle concessioni, chiede se possa essere considerato lecito inserire nell’autorizzazione/concessione la dicitura “la presente concessione ha validità per anni 12 fatte salve modifiche di legge con effetto retroattivo”.
Al riguardo, la scrivente Direzione generale rappresenta quanto segue.
In via preliminare richiama il contenuto dei due interventi di proroga intervenuti
dapprima con l’articolo 6, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e successivamente con i
commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il citato comma 8, dell’articolo 6, dispone che “Al fine di allineare le scadenze delle
concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle
procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 e'
prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già
provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente
normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la
suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque
salvaguardati i diritti degli operatori uscenti”.
I citati commi 1180 e 1181, rispettivamente dispongono quanto segue:
“1180. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di
commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio
omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale
data”;
“1181. In relazione a quanto disposto dal comma 1180 e nel quadro della promozione e
garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le
amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 16
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione per coloro
che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o
prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio
2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione
dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai
fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi
complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area
sia in diverse aree, mercatali e non mercatali”.
In relazione alle conseguenze delle proroghe sulle concessioni in essere, la scrivente
Direzione generale, con l’allegata nota n. 87935 del 7-3-2018, ha già avuto modo di
fornire alcune precisazioni che di seguito si riportano.
In via preliminare, si evidenzia che le due proroghe richiamate, sovrapponendosi,
comportano che la seconda proroga differisce gli effetti della prima al termine della
seconda.
Di conseguenza, la scadenza del termine di proroga al 31 dicembre 2020 inevitabilmente
si applica anche alle nuove concessioni eventualmente rilasciate con efficacia al 1
gennaio 2019 per effetto della prima proroga, le quali, per effetto della seconda, non
possono diventare efficaci prima del 1 gennaio 2021, essendo state ormai prorogate fino
al 31 dicembre 2020 le concessioni agli operatori uscenti che dovrebbero essere così
sostituite.
La situazione determinatasi per effetto delle richiamate proroghe, infatti, non consente di
dare efficacia prima del 1 gennaio 2021 alle nuove concessioni, per non ledere il diritto
automatico di proroga ope legis delle concessioni in essere, ma non implica che le
procedure di selezione adottate e concluse nel periodo intercorrente tra i termini indicati
dall’Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, e quello di entrata in
vigore dell’ultima proroga, siano da ritenersi nulle o debbano necessariamente essere
annullate, né tantomeno che possano annullarsi automaticamente le eventuali nuove
concessioni già rilasciate, pur se con decorrenza che deve intendersi ora posticipata.
Resta fermo, ovviamente, che il differimento dell’efficacia delle nuove concessioni già
eventualmente definite e l’opportunità della sospensione di eventuali procedure in corso
non trova applicazione né può essere sostenuta nel caso in cui le procedure di selezione
avviate abbiano riguardato i posteggi presenti in mercati di nuova istituzione o i posteggi
per i quali si sia posta la necessità di riassegnazione a seguito di restituzione del titolo da
parte degli operatori. In tali casi, infatti, non vi è alcun diritto o aspettativa da tutelare
relativamente a proroghe o priorità di rinnovo per i concessionari uscenti.
Tale differimento di efficacia delle nuove concessioni o la sospensione delle relative
procedure, altresì, non può essere sostenuta nel caso di posteggi ubicati nei mercati per i
quali l’ente locale abbia previsto la riorganizzazione con riduzione dei medesimi: in tale
ultimo caso, infatti, non può essere riconosciuto ai titolari uscenti il diritto sostanziale di
proroga, in quanto le concessioni relative ai posteggi non sono venute meno per ordinaria
scadenza del loro termine, e non possono quindi intendersi automaticamente prorogate,
dovendo invece ritenersi le medesime revocate per circostanze sopravvenute e valutazioni
correlate alla gestione del territorio.
In conseguenza di quanto sopra, codesto Comune con riferimento alle richiamate
fattispecie (posteggi vacanti in mercati di nuova istituzione, posteggi da riassegnare a
seguito di restituzione del titolo da parte degli operatori, posteggi ubicati nei mercati per i
quali l’ente locale abbia previsto la riorganizzazione con riduzione dei medesimi) può
avviare la procedura di selezione al termine della quale, ovviamente, la durata delle
concessioni rilasciate, allo stato della disciplina vigente, non potrà che essere quella
stabilita nel bando.
Con riferimento al quesito relativo alla possibilità di utilizzare i parametri previsti
dall’articolo 8 del regolamento regionale (…), (ossia che in caso di assegnazione di
posteggi di nuova istituzione in mercati già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi
prima della scadenza naturale situati in mercati già istituiti si applicano i criteri di
professionalità acquisita nel commercio su area pubblica e che l’anzianità acquisita sul
posteggio al quale si riferisce la selezione è costituita dal maggior numero di presenze del
soggetto che ha partecipato alle spunte sul posteggio medesimo o sul mercato) si allega
copia del parere n. 224850 del 5-11-2015, con il quale la scrivente Direzione generale ha
avuto modo di precisare che, qualora la partecipazione alle spunte giornaliere si sia
concretizzata in una effettiva occupazione, seppur temporanea e giornaliera, del
posteggio la cui concessione è messa a bando, il Comune può considerare il soggetto che
ne ha usufruito in possesso di una quota di professionalità riferibile a quel posteggio e
quindi valutarla ai fini del computo di quella percentuale di punteggio, ossia massimo
40% di cui alla lettera a) del punto 2 dell’Intesa del 5 luglio 2012, assegnabile in
relazione alla presenza nel posteggio.
La presente nota ed il quesito di codesto Comune sono inviati alla Regione competente per territorio per ogni eventuale o ulteriore determinazione.
IL DIRETTORE GENERALE
(avv. Mario Fiorentino)