Abuso d'ufficio e turbata libertà del procedimento per il frazionamento artificioso dell'appalto

Risponde di abuso d’ufficio e di falso ideologico il Ragioniere comunale che abbia concorso all’adozione di provvedimenti finalizzati al frazionamento di alcuni appalti, al fine di consentire l’affidamento diretto degli stessi o, in altri casi, la proroga di contratti ancora in corso di esecuzione. È questo il principio affermato dalla Cassazione penale, sezione sesta, con una recente sentenza del gennaio 2019.
Il caso
Il Tribunale di Salerno dispone la sospensione dall'esercizio dai pubblici uffici, per la durata di un anno, di un responsabile del servizio ragioneria di un Comune della Campania, il quale aveva espresso parere favorevole di regolarità contabile per alcuni atti amministrativi relativi a procedure sottoposte ad indagine penale per i reati di abuso, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (relativamente all'approvazione di delibere per la gestione del servizio raccolta rifiuti) nonché per i reati di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e di falso in atto pubblico (relativi alla simulazione di una gara per l'acquisto di una macchina pulisci-spiaggia che l'amministrazione comunale si era già procurata) e per il reato di abuso di ufficio (in quest’ultimo caso, a fronte dell'affidamento di un incarico di consulenza esterna per la quale i requisiti dei candidati erano stati cuciti su misura di uno dei concorrenti già previamente individuato come il futuro vincitore).

Alla luce di alcune conversazioni intercettate, atti oggetto di contestazione erano risultati esser stati adottati in violazione delle norme vigenti in materia di appalti pubblici, trattandosi di provvedimenti funzionali a soddisfare gli interessi dell’imputato e dei correi piuttosto che l’interesse pubblico istituzionalmente sotteso all’adozione dei predetti provvedimenti: più in particolare, la violazione della normativa sugli appalti era consistita nella prassi di frazionare i servizi oggetto di assegnazione in modo tale da procedere al relativo affidamento diretto mentre, in altri casi, la stessa era consistita nell’illegittima proroga dei contratti in corso di esecuzione.

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